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e - Camera dei Deputati

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(^5) <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, Atti parlamentari, IX legislatura, Discussioni, 14<br />

gennaio 1986, ed. non def., p. 14.<br />

(^^) Non va dimenticato che l'articolo 138, secondo comma, del Regolamento<br />

prevede che una mozione possa essere presentata anche da un interpellante in­<br />

soddisfatto.<br />

(17) Cfr. G. MELONI, « I poteri del Capo dello Stato e la responsabilità individuale<br />

<strong>dei</strong> ministri», in Rass. dir. pubbl, 1948, p. 287; L. PRETI, Il Governo<br />

nella Costituzione italiana, Milano, 1954, p. 183 ss.; C. MORTATI, Istituzioni di<br />

diritto pubblico, Padova, 1976, p. 553 ss.; S. BARTHOLINI, J rapporti tra i supremi<br />

organi costituzionali, Padova, 1961, p. 183 ss.; M. GALIZIA, «Fiducia parlamentare»<br />

in Enc. dir., 1968, p. 378-379; G. U. RESCIGNO, La responsabilità<br />

politica, Milano, 1967, p. 236; A. P. TANDA, Le norme e la prassi del Parlamento<br />

italiano, Roma, 1987, p. 158 ss.; E. SAILIS, «Rapporto fiduciario fra Governo<br />

e Camere nel regime parlamentare », in St. Cagliari, 1953, XXXVI, p. 30 ss., il<br />

quale ritiene che le Camere non possano approvare una mozione formale di<br />

sfiducia individuale, ma abbiano solo il potere di esprimere un voto di censura<br />

o di dissenso verso l'operato di un singolo ministro; L. PALADIN, « Governo italiano<br />

» in Enc. dir., 1970, p. 696-697, il quale sostiene che a tale parcellizzazione<br />

dovrebbe corrispondere il potere del singolo ministro di richiedere un voto personale<br />

di fiducia. Concorda tuttavia con la stragrande maggioranza della dottrina<br />

nel considerare inammissibile tale conseguenza e nel ritenere che Tiniziativa<br />

deUa questione di fiducia sia riservata al Presidente del Consiglio, in seguito<br />

ad una conforme deliberazione collegiale <strong>dei</strong> ministri.<br />

(^^) Cfr. G.U. RESCIGNO, op. cit., p. 236; L. PALADIN, « Il Governo italiano »<br />

cit., p. 697; L. CALSASSARE, Amministrazione e potere politico, Padova, 1974,<br />

p. 62-63.<br />

(^^) Cfr. C. CHIOLA; «Uno strappo alla Costituzione: la sfiducia al singolo<br />

ministro», in Giurispr. cost., I, 1986, p. 811. Sulla necessità in questo caso dell'intervento<br />

del legislatore costituzionale cfr. anche C. QIELI, Atto politco e funzione<br />

di indirizzo politico, Milano, 1961, p. 88.<br />

{-^) Le diverse argomentazioni sono portate dagli autori favorevoli all'ammissibilità<br />

della sfiducia individuale. Cfr. G. LAVAGNA, Istituzioni dì diritto pubblico,<br />

Torino, 1979, p. 755; P. VIRGA, La crisi e le dimissioni del Gabinetto, Milano,<br />

1948, p. 17 ss.; G. CUOMO, Unità ed omogeneità del Governo parlamentare,<br />

Napoli, 1957, p. 145 ss.; S. MERLINI, «Il Governo», in AMATO-BARBERA, Manuale<br />

di diritto pubblico, Bologna, 1986, p. 454 ss.; P. MASINI, «La mozione<br />

di sfiducia a singoli ministri », in Dir. e soc, 1982, n. 3, p. 407 ss.; inoltre, G.<br />

U. RESCIGNO, «Ancora in tema di responsabilità del singolo ministro », in Studi<br />

pari, e di poi. cost., 1981, p. 3 ss., che in quest'ultimo scritto ha sostenuto<br />

rammissibUità della mozione di sfiducia individuale, mentre in passato l'aveva<br />

negata {v. nota 17).<br />

(-^) Cfr. S. MERLIN% «Il Governo» cit. p. 459-460. Contra L. PALADIN^ «Governo<br />

italiano » cit., il quale non giudica possibile riconoscere il voto di sfi-<br />

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