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e - Camera dei Deputati

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tualmente elaborata sulla base di intese informali. Ma tale impostazione<br />

è stata compromessa fin dall'inizio della scelta di mantenere in vigore,<br />

nonostante la firma del nuovo Concordato, gli articoli del vecchio testo<br />

relativi a tali materie, anche se, nell'estate scorsa, il Governo ha soste­<br />

nuto la tesi per cui la fonte regolatrice di esse, benché avente efficacia<br />

rinforzata, sarebbe tuttavia di diritto comune. Lo stesso Governo, peral­<br />

tro, ha poi dovuto convenire con la Sinistra indipendente sulla necessità<br />

di ripetere anche per l'accordo del 15 novembre scorso la medesima<br />

procedura — trattativa, firma, legge di ratifica ed esecuzione — già<br />

seguita per il nuovo Concordato. Il disegno di legge n. 1305 è appunto<br />

la legge di ratifica ed esecuzione di tale accordo, alle cui norme dà<br />

piena cittadinanza nell'ordinamento interno italiano. A questo punto,<br />

la contestuale presentazione da parte del Governo del disegno di legge<br />

n. 1306, che riproduce testualmente le medesime disposizioni, si confi­<br />

gura come una incongrua sopravvivenza della originaria impostazione ».<br />

Il sottosegretario Amato rispose che presentare la normativa sugli<br />

enti ecclesiastici come allegato ad un disegno di legge di ratifica avrebbe<br />

« concordatizzato » la materia, cosa che non si era voluta fare. Si era<br />

scelta la diversa via indicata nell'art. 7 dell'accordo di febbraio. « E'<br />

vero tuttavia che una simile previsione non vincolava all'adozione di<br />

una determinata procedura, tuttavia quella seguita, indubbiamente più<br />

complessa rispetto a un semplice scambio di lettere che pure sarebbe<br />

stato possibile, non può certamente essere ritenuta illegittima: con<br />

essa si prevede un accordo formale che non poteva non essere sotto­<br />

posto a ratifica da parte del Parlamento. Seppure la procedura adottata<br />

può apparire insolita, è necessario sottolineare come la preoccupazione<br />

del Governo sia stata quella di evitare ogni possibile identificazione<br />

della normativa in esame con il testo concordatario. In particolare,<br />

senza soffermarsi sulle ragioni della inemendabilità del disegno di legge<br />

n. 1306, del resto già ampiamente argomentate, sottolinea l'importanza<br />

che tale provvedimento sia sottoposto all'approvazione del Parlamento<br />

articolo per articolo: la reiezione di una norma comporterebbe infatti<br />

la necessità di rinegoziarne il contenuto con la controparte » (seduta<br />

del 16 maggio 1985, Resoconto sommario).<br />

AUa conclusione di un iter tormentato, il Governo ribadiva insomma,<br />

pur in presenza di novità sopravvenute rispetto all'impostazione ori­<br />

ginaria, che la sua preoccupazione era stata quella di introdurre, anche<br />

ntì rapporti con la Chiesa cattolica, un'area sottratta alla regolamenta­<br />

zione concordataria, pur se basata sempre sull'accordo tra le parti.<br />

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