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e - Camera dei Deputati

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dall'articolo 115 del Regolamento. Si è evidenziata la delicatezza del­<br />

la materia e si è avvertita l'esigenza che tale potere sia esercitato<br />

entro limiti prudenti e rigorosi; bisogna però osservare che, se<br />

si esclude che il fine della mozione sia sindacabile (in sede di Giunta<br />

per il regolamento non si è acceduto, infatti, ad una prima ipotesi<br />

di formulazione che si riferiva a mozioni « dirette a provocare le dimis­<br />

sioni ») e che ai presentatori sia imposto l'obbligo di dichiarare se l'obiet­<br />

tivo della mozione sia quello delle dimissioni oppure quello della sem­<br />

plice censura (come si deduce dall'esplicito riferimento al canone « con­<br />

tenutistico »), il potere presidenziale di cui all'ultimo comma dell'arti­<br />

colo 115 potrebbe finire per sostanziarsi, come ebbe ad affermare l'ono­<br />

revole Labriola nel corso del dibattito, nell'ingratissimo onere di de­<br />

cidere non se si tratti o meno di sfiducia individuale, ma se si debba<br />

votare a scrutinio segreto o palese (^^).<br />

Non occorre soffermarsi oltre sul dibattito che si conclude con<br />

l'approvazione della modificazione regolamentare, se non per sot­<br />

tolineare che nessun oratore si schiera incondizionatamente a favore<br />

del nuovo istituto, mentre molti segnalano ancora come la sfiducia<br />

espressa nei confronti di un ministro non possa non estendersi al<br />

Governo nel suo complesso. Passiamo invece ad esaminare il nuovo<br />

istituto, per svolgere poi alcune brevi considerazioni sulla sua prima<br />

applicazione.<br />

I tratti essenziali che configurano la richiesta di dimissioni di un<br />

ministro sono: l'obbligo della motivazione; la sottoscrizione da parte<br />

di un decimo <strong>dei</strong> componenti della <strong>Camera</strong>; la garanzia che la di­<br />

scussione non possa avvenire prima di tre giorni dalla presentazio­<br />

ne ; il divieto della votazione per parti separate e della presenta­<br />

zione di ordini del giorno e di risoluzioni; la votazione per appello<br />

nominale (e non la votazione nominale mediante procedimento elet­<br />

tronico ).<br />

È da aggiungere poi l'improponibilità di questioni pregiudiziali e<br />

sospensive a fronte di tale strumento (è per altro dubbia la propo­<br />

nibilità della questione pregiudiziale anche ad una mozione ordina­<br />

ria); nonché l'improponibilità — che si ricava implicitamente dal­<br />

l'introduzione del nuovo istituto — di una richiesta di dimissioni di<br />

un ministro mediante la presentazione di risoluzioni al termine di<br />

un dibattito su mozioni ordinarie: una siffatta risoluzione dovrebbe<br />

essere dichiarata inammissibile dalla Presidenza, perché ormai il pro­<br />

blema della permanenza in carica di un ministro può essere posto<br />

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