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e - Camera dei Deputati

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disciplina, e resta all'interprete la possibilità di utilizzare (senza dovere superare<br />

opposti argomenti interpretativi) le figure dell'abrogazione implicita.<br />

C^) La complessità dell'ipotesi consiste nella circostanza che, pur non esistendo,<br />

nella generalità <strong>dei</strong> casi, la volontà di fare rivivere le norme, a suo tempo abrogate,<br />

la scelta stessa della forma esplicita di abrogazione lascia presupporre esattamente<br />

questa intenzione.<br />

E' noto, infatti, che la dottrina prevalente, pur escludendo in via generale la<br />

reviviscenza di norme abrogate a causa dell'istantaneità dell'effetto abrogativo<br />

(cfr. DONATI, « Abrogazione della legge », in Scrini di diritto pubblico, Padova,<br />

1966, pagg. 157 e ss.), la ammette in presenza di una disposizione espressamente<br />

abrogatrice di una norma abrogante, sul presupposto della volontà in tal senso del<br />

legislatore (PUGUATTI, «Abrogazione», in Enc. dir., I, Milano, 1958, pag. 153;<br />

SORRENTINO, «L'abrogazione...», cit., pag. 18; e, in forma dubitativa, QUADRI,<br />

«Applicazione...», cit., pag. 330) e sulla base della considerazione che, altrimenti,<br />

l'ultima norma abrogante resterebbe (del tutto o in parte) priva di effetti (Pu-<br />

GLIATTI, ibidem, ivi).<br />

Pertanto, o si deve ammettere che, nel caso di disposizione che abroghi un'intera<br />

fonte e non già una singola disposizione (essa stessa esplicitamente ed esclusiva­<br />

mente abrogante) che sia contenuta in queUa fonte, non ricorra la presunzione<br />

della volontà del legislatore di fare rivivere la norma abrogata; oppure, con idonee<br />

formule, bisogna fare salve le disposizioni abroganti ogni volta che si abroghi<br />

ima fonte che ne contenga.<br />

Alla prima soluzione può obiettarsi che una norma che abroghi espressamente<br />

un'intera fonte ne colpisce, comunque, ogni singola disposizione; inoltre, si può<br />

pure osservare che resta tuttora inspiegata la mancanza di effetti dell'ultima norma<br />

abrogante, per la parte che riguarda le disposizioni abrogatrici.<br />

Alla seconda ipotesi si può osservare che comporta il rischio di ingenerare gravi<br />

dubbi nell'interprete ogni volta che alla formula non si faccia ricorso. Tuttavia,<br />

fuori di queste soluzioni, non resta che ricorrere ad un artificio interpretativo più<br />

complesso, secondo cui, le norme eventualmente rinate (per abrogazione della<br />

norma che le abrogava) sono da ritenersi istantaneamente riabrogate o per incom­<br />

patibilità (se ne ricorrono i presupposti) o per nuova regolamentazione dell'intera<br />

materia (se nel caso di specie si riesce a ricostruire gli elementi di tale forma di<br />

abrogazione).<br />

comma<br />

aUa materia delle enfiteu<br />

agrari, all'art. 170, secondo<br />

rme) dichiara inapplicabile<br />

fa salve alcune disposizioni della predetta legge 607, cioè gli articoli 8, 9 e il<br />

secondo comma dell'articolo 18. Di queste disposizioni, le prime due modificano,<br />

abrogandone alcune parti, gli articoli 972 e 973 del codice civile, la terza abroga<br />

l'articolo 962 del codice civile e gli articoli da 142 a 149 delle disposizioni di<br />

attuazione del codice civile.<br />

E' vero che vertiamo in im caso di dichiarazione di inapplicabilità e non di<br />

abrogazione, ma non è meno vero che la disposizione in parola esplica sulla legge<br />

607, relativamente alla materia delle enfiteusi rustiche, effetti limitativi dell'efficacia<br />

del tutto identici a quelli dell'abrogazione. Senonché, l'uso della formula di<br />

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