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e - Camera dei Deputati

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In secondo luogo, non sono condivisibili né le teorie che negano<br />

autonomia alla seconda parte del comma 2 dell'articolo 68 della Costi­<br />

tuzione, rispetto alla prima parte del medesimo comma, talché sarebbero<br />

vietati, senza previa autorizzazione, solo i provvedimenti di coercizione<br />

personale e domiciliare dipendenti da un procedimento penale, con<br />

esclusione quindi di quelli civili o amministrativi; né le teorie che<br />

ritengono necessaria una speciiSca autorizzazione solo qualora non sia<br />

stato già autorizzato il relativo procedimento penale. Le prime infatti<br />

contrastano con lo spirito della disposizione costituzionale, non poten­<br />

dosi comprendere perché il Costituente abbia inteso garantire le Camere<br />

soltanto contro i provvedimenti limitativi della libertà personale <strong>dei</strong><br />

suoi membri, assunti in un procedimento penale. Le seconde poi appaio­<br />

no del tutto arbitrarie di fronte alla chiara distinzione letterale operata<br />

nella Costituzione tra l'ipotesi di un procedimento penale e quella di<br />

provvedimenti coercitivi della libertà personale C^).<br />

Analogamente infine, l'autorizzazione a procedere da parte delle Ca­<br />

mere sembra necessaria in relazione alle limitazioni delle libertà perso­<br />

nali previste dagli articoli 48 e 49 della legge fallimentare, concernenti<br />

la corrispondenza diretta al parlamentare-imprenditore fallito e l'obbligo<br />

di non allontanarsi dalla residenza C^^).<br />

Note<br />

(^) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 137 del 1981. L'obbligo della comunicazione<br />

giudiziaria intende realizzare i principi derivanti da convenzioni internazionali:<br />

quali la «Convenzione europea <strong>dei</strong> diritti dell'uomo» (sottoscritta, ratificata<br />

e resa esecutiva con legge 23 ottobre 1977, n. 881, che all'articolo 6, n. 3,<br />

lettera a, così recita: « Tout accuse a droit notamment à: a) étre informe, dans le<br />

plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de<br />

la nature et de la cause de l'accusation portée con tre lui »), ovvero il « Patto<br />

internazionale sui diritti civili e politici » (approvato dall'Assemblea generale delrONU<br />

nella seduta del 16 dicembre 1966, ma ratificato e reso esecutivo in Italia<br />

solo nel 1977), che prescrivono che l'individuo accusato di un reato debba essere<br />

sollecitamente informato della natura e della causa dell'accusa; nonché il principio<br />

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