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e - Camera dei Deputati

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semplice soppressione dell'articolo unico di conversione) introdur­<br />

rebbe notevoli elementi di incertezza sulla sorte del decreto fino<br />

alla scadenza del termine di 60 giorni previsto dalla Costituzione,<br />

se accompagnato dall'innesto di un nuovo procedimento per l'appro­<br />

vazione di una legge ai sensi dell'art. 77 terzo comma Cost. Nulla<br />

potrebbe escludere, tra l'altro, che la seconda <strong>Camera</strong>, modificando<br />

il testo della prima, ripristini l'articolo di conversione, facendo<br />

rivivere il relativo procedimento. Inoltre, nel caso in cui le Camere<br />

non riuscissero a concludere nei 60 giorni l'esame del nuovo provve­<br />

dimento per la regolamentazione degli effetti di un decreto non<br />

convertito, come si applicherebbe la regola che vuole la cancellazione<br />

dall'ordine del giorno <strong>dei</strong> disegni di conversione (in questo caso<br />

di diniego di conversione) una volta scaduto il termine costituzionale?<br />

Tuttavia, nell'economia complessiva del procedimento legislativo,<br />

l'ipotesi di una regolamentazione <strong>dei</strong> rapporti giuridici insorti conte­<br />

stuale al diniego di conversione del D.L. presenta indubbi vantaggi,<br />

soprattutto sul piano dell'opportunità pratica.<br />

Tale opportunità può assumere particolare rilievo nel caso in cui<br />

le conseguenze della mancata conversione comportino — come è av­<br />

venuto per la decadenza <strong>dei</strong> decreti-legge in materia di condono edili­<br />

zio — l'insorgere di gravi responsabilità anche in materia penale, sia<br />

per i presentatori della domanda di concessione in sanatoria oltre i<br />

termini (che non risulterebbero più prorogati) sia per gli amministra­<br />

tori comunali che diverrebbero responsabili di comportamenti omis­<br />

sivi. Nel particolare caso del « condono edilizio », inoltre, l'opportu­<br />

nità di una tempestiva regolamentazione che non si limitasse alla sem­<br />

plice sanatoria degli atti ed effetti prodotti sulla base <strong>dei</strong> decreti de­<br />

caduti, ma che garantisse una disciplina unitaria per tutti i cittadini,<br />

emergeva con particolare evidenza, essendo intervenuta la decadenza<br />

successiva di ben quattro decreti che recavano in materia disposizioni<br />

diverse l'uno dall'altro.<br />

Né meno rilevante appare la circostanza che le vicende parlamen­<br />

tari su cui ci si è soffermati si siano svolte in periodo di crisi di<br />

governo e addirittura, se pure in minima parte, in regime di proroga­<br />

tto delle Camere. È noto, in proposito, che l'unica attività legislativa<br />

possibile al Parlamento in tali periodi è quella connessa ad adempi­<br />

menti costituzionali, e in particolare, quella per la conversione di de­<br />

creti-legge. Nei fatti la prassi in materia è divenuta ancora più<br />

stringente anche a seguito della corretta interpretazione restrittiva<br />

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