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e - Camera dei Deputati

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Il primo caso in questione (Doc. IV, n. 23) non rientrava tuttavia<br />

in nessuna deUe ipotesi citate, neppure nell'ultima — richiamata dal<br />

relatore per analogia col caso Canepa — perché la relativa domanda<br />

di autorizzazione a procedere conteneva tutti i requisiti essenziali che<br />

le devono essere propri: e cioè l'indicazione degli elementi di fatto<br />

costitutivi delle imputazioni e la volontà di procedere penalmente in<br />

ordine a questi fatti-reato (^^).<br />

Se dunque veniva contestata la fondatezza dell'imputazione, ovvero<br />

l'assenza nel fascicolo processuale di documenti che minimamente la<br />

sorreggessero, ma non Tatto processuale in sé, costituito dalla domanda<br />

di autorizzazione a procedere in giudizio, corretta appare la decisione<br />

di non porre in votazione la proposta del relatore di restituire senza<br />

deliberazione il relativo fascicolo processuale: ciò sia in ragione della<br />

funzione referente della Giunta nei confronti dell'Assemblea, sia in<br />

ragione della prassi costante della Giunta medesima di negare l'autoriz­<br />

zazione a procedere in giudizio nella ipotesi in cui sia ravvisabile un'in­<br />

fondatezza dell'accusa, tale da porre in luce un intento persecutorio<br />

del magistrato.<br />

Diversa soluzione invece — a nostro avviso — si sarebbe do\aita<br />

dare al secondo <strong>dei</strong> casi presi in considerazione (Doc. IV, n. 61), per<br />

il quale era stato proposto un mero rinvio del seguito dell'esame della<br />

domanda di autorizzazione a procedere — e non quindi una sospensiva,<br />

che consiste invece nella proposta di rinviare la discussione al verifi­<br />

carsi di scadenze determinate — al fine di consentire l'acquisizione<br />

tramite il Ministro di grazia e giustizia di ulteriori atti istruttori, già<br />

in possesso del magistrato, per verificare l'attendibilità delle imputa­<br />

zioni e di conseguenza la ravvisabiUtà del fumus persecutionis.<br />

Appare infatti conveniente ammettere una certa flessibilità nei rap­<br />

porti tra Camere e Magistratura, né le obiezioni in tal senso proposte<br />

— per quanto puntuali — dovrebbero impedire alla Giunta di chiedere<br />

una documentazione più consistente, al fine di poter deliberare con<br />

adeguata conoscenza di causa e con opportune motivazioni. Resterebbe<br />

comunque salvo il diritto del magistrato di accogliere siffatte richieste,<br />

ovvero opporre la necessità di preservare il segreto istruttorio, senza<br />

per questo dar luogo ad un conflitto tra poteri dello Stato {^).<br />

Quanto poi alle obiezioni che si riferiscono alle funzioni prettamente<br />

referenti della Giunta ed al pericolo di creare precedenti che consen­<br />

tano manovre dilatorie o quanto meno non funzionali, a causa di una<br />

possibile generalizzazione delle richieste di documentazione, è di con-<br />

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