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e - Camera dei Deputati

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ichiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio —, ma anche ad un<br />

potere-dovere del giudice, quando l'economia del processo, ed in defi­<br />

nitiva l'interesse dello Stato al processo, possono fare a meno della<br />

sussistenza di una causa di proseguibilità (^).<br />

La <strong>Camera</strong> per altro ha nella prassi accolto questa linea interpreta­<br />

tiva, restituendo immediatamente e senza deliberazione i fascicoli pro­<br />

cessuali relativi a deputati nei cui confronti era intervenuta sentenza<br />

di proscioglimento nel merito, divenuta irrevocabile (^^); mentre all'in­<br />

verso la <strong>Camera</strong> si è pronunziata per la concessione o il diniego del­<br />

l'autorizzazione a procedere, quando la sentenza di proscioglimento o<br />

di assoluzione riguardava i coimputati nel processo in cui era coinvolto<br />

il parlamentare (la cui posizione processuale era stata stralciata), rispet­<br />

tando così correttamente il principio della personalità della responsabilità<br />

penale ('').<br />

Analoga soluzione è stata adottata dalla <strong>Camera</strong> nell'ipotesi di reati<br />

depenalizzati, pendente la richiesta di autorizzazione a procedere in<br />

giudizio: la <strong>Camera</strong> ha restituito infatti il relativo fascicolo processuale,<br />

poiché la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: « Modifiche al siste­<br />

ma penale », aveva stabilito che le contravvenzioni contestate « non<br />

costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa ... »;<br />

veniva conseguentemente meno ogni motivo di deliberare sulla domanda<br />

di autorizzazione a procedere {^^).<br />

In riferimento infine all'ipotesi di concessione di amnistie, la Giunta<br />

per le autorizzazioni a procedere ha recentemente innovato la preceden­<br />

te prassi, dopo aver recepito alcune sentenze della Corte costituziona­<br />

le (^^), che hanno riconosciuto la facoltà dell'interessato di rinunciare<br />

all'applicazione dell'amnistia (ed a questa ipotesi può accomunarsi quella<br />

dell'estinzione del reato per prescrizione), sul presupposto che il prov­<br />

vedimento di clemenza non elimina l'astratta previsione del fatto come<br />

reato, lasciando sussistere l'interesse per l'imputato innocente a dimo­<br />

strare la sua estraneità alle accuse, la cui attribuzione determina effetti<br />

socialmente infamanti e comunque lascia integra l'azione civile per il<br />

risarcimento del danno.<br />

Pertanto, la Giunta ha ritenuto di doversi pronunziare nel senso della<br />

concessione o del diniego dell'autorizzazione a procedere (^•^).<br />

Tale soluzione, condivisibile qualora la concessione dell'amnistia sia<br />

fondata su un eiudizio di oDDortunità colitica circa la pronuncia delle<br />

condanne un apprezzamento del<br />

Parlamento in merito alla cessazione dell'allarme sociale da questi fatti<br />

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