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e - Camera dei Deputati

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lutazione, squisitamente politica, che ha ispirato la <strong>Camera</strong> nella<br />

sua adozione, trattandosi, semplicemente di accertare se, in base ai<br />

princìpi applicabili a questo particolare tipo di atti collegiali, una<br />

deliberazione della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati sia venuta a giuridica esi­<br />

stenza e, in particolare, se la deliberazione di autorizzazione all'arre­<br />

sto — che come fatto assolve il ruolo di condizione di legittimità<br />

del mandato di cattura impugnato — sia giuridicamente esistente,<br />

per essere stata adottata dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati con la prescritta<br />

maggioranza, in difetto della quale, non potendo la volontà del­<br />

l'organo collegiale ritenersi formata, la stessa deliberazione dovrebbe<br />

considerarsi tamquam non esset. L'accertamento che la Corte ha per­<br />

ciò il potere di compiere non può però non concludersi positiva­<br />

mente, dal momento che la deliberazione n. 585 del 21 settembre<br />

1983, con cui la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati autorizzò l'arresto del Negri,<br />

risulta adottata nel pieno rispetto della norma contenuta nel secon­<br />

do comma dell'articolo 48 del Regolamento della stessa <strong>Camera</strong>, la<br />

quale, ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per l'adozione<br />

delle deliberazioni dell'Assemblea e delle commissioni, considera pre­<br />

senti (soltanto) « coloro che esprimono voto favorevole o contrario ».<br />

La sentenza, poi, continuava escludendo la ammissibilità di una<br />

questione di legittimità costituzionale riferita all'articolo 48 del Re­<br />

golamento della <strong>Camera</strong>.<br />

La sentenza sembra assai chiara. Ora, qualche considerazione a<br />

completamento e corollario, volta essenzialmente a precisare le pos­<br />

sibili sedi di impugnazione ed i relativi parametri di giudizio.<br />

La possibilità di un ricorso presso la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati è esclu­<br />

sa, perché manca la previsione, non solo di qualsiasi procedura ad hoc,<br />

ma addirittura del potere di decidere in materia da parte della Ca­<br />

mera. Oltre tutto, l'atto di concessione o di diniego dell'autorizza­<br />

zione a procedere, essendo assimilabile ad un atto di controllo, è<br />

da ritenersi per definizione esente da qualsiasi ripensamento da parte<br />

<strong>dei</strong>r autorità che l'ha emanato; diversamente il controllo — e di con­<br />

trollo poi, in sostanza, qui si tratta — si perpetuerebbe all'infi­<br />

nito (^^).<br />

È anche esclusa la possibilità di un ricorso presso gli organi della<br />

giustizia amministrativa. L'atto di cui si parla, infatti, non proviene<br />

da autorità amministrativa — anche se può dirsi abbia contenuto<br />

amministrativo — e, per di più, si configura come atto politico (^^),<br />

direttamente connesso alla tutela della posizione di indipendenza di un<br />

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