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e - Camera dei Deputati

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In questo contesto, peraltro complicato da incertezze dottrinarie e di<br />

prassi, va valutata la grande portata di modifica costituzionale della<br />

legge n. 100 del 1926 che tentava una razionalizzazione del sistema delle<br />

fonti. Venivano in essa disciplinati per la prima volta i decreti-legge<br />

e i decreti legislativi e veniva messo in atto un regime duahstico delle<br />

fonti assumendo l'esistenza di una sfera di attribuzioni normative pro­<br />

pria del Governo, per cui i regolamenti venivano emanati, indipendente­<br />

mente da una lesse, in materie dalla lesse non resolate e nell'ambito<br />

dell'esercizio dell'attività libera dell'iVmministrazione: art. 1, n. 2 {^).<br />

La legge del 1926 conteneva inoltre (questa era forse la modificazione<br />

più profonda) una vera e propria riser\^a di regolamento Cregolamenti di<br />

organizzazione) per quanto concerneva l'organizzazione ed il funziona­<br />

mento delle amministrazioni dello Stato e l'ordinamento del personale<br />

ad esso addetto, operando anche una sorta di delegificazione stabilendo<br />

che il regolamento poteva inten^enire (e prevalere) anche quando si<br />

tosse trattato di materie sino ad allora regolate per legge.<br />

Sotto questo ultimo profilo non può dirsi che la legge del '26 abbia<br />

mmi<br />

provvedimenti con forza di legge, cosicché nel 1940 la legge n. 1547<br />

era costretta a prevedere una nuova delegificazione consentendo la mo­<br />

difica per via re nonostante<br />

traria previsione della legge del 1926, erano state oggetto di attività<br />

islativa primaria.<br />

Il rapporto legge-regolamento si presenta con caratteri diversi nel<br />

sistema introdotto con la Costituzione. Anche se non vi è una norma<br />

costituzionale che risolva espressamente la questione, fondamentale ai<br />

fini della configurazione del principio di legalità, se una legge debba<br />

necessariamente esserci per autorizzare l'adozione <strong>dei</strong> regolamenti, la<br />

tesi prevalente nega in linea di principio un potere regolamentare aulo-<br />

nomamente fondato che incontri limiti laddove vi sia la legge. Proprio<br />

per i caratteri generali dell'ordinamento costituzionale, secondo U quale<br />

il fondamento dell'unità giuridica e poHtica sta nel processo di inte­<br />

grazione che si realizza nella legge, i regolamenti, in quanto atti<br />

creativi di diritto, debbono in ogni caso essere autorizzati dalla legge.<br />

La natura monistica del nostro ordinamento democratico-rappresentati­<br />

vo, fondato su una sola base originaria del potere espresso nell'orga­<br />

nizzazione costituzionale, non lascia dunque spazio per poteri nonnativi<br />

autonomamente fondati, concorrenziali con la legge.<br />

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