19.06.2013 Views

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

dopo aver contattato, anche informalmente i gruppi, o per proprio auto­<br />

nomo convincimento.<br />

In ogni caso all'iniziativa debbono accompagnarsi la deliberazione<br />

della maggioranza della commissione (a quanto risulta, tutte le indagini<br />

conoscitive svolte sono state peraltro deliberate all'unanimità o, quanto<br />

meno, senza espressi voti contrari in seno alle commissioni) e l'autoriz­<br />

zazione del Presidente della <strong>Camera</strong>, istituto adottato dalla prassi (ma<br />

avvalorato anche dalla dottrina) per tradurre le espressioni contenute<br />

nei regolamenti di « consenso » (Senato) e di « intesa » (<strong>Camera</strong>) tra<br />

commissione e Presidente.<br />

L'autorizzazione presidenziale viene concessa sulla base della presa<br />

visione di un programma inviato dal presidente della commissione.<br />

Su tale passaggio procedurale ci si soffermerà più diffusamente in<br />

seguito, nel presupposto che esso rappresenti un momento particolar­<br />

mente importante del procedimento instaurato.<br />

Il programma può contenere la descrizione degli obiettivi dell'inda­<br />

gine ed indica necessariamente attraverso quali atti (audizioni, visite,<br />

sopralluoghi, acquisizione di documentazione) ci si ripromette il rag­<br />

giungimento <strong>dei</strong> risultati.<br />

L'indagine conoscitiva si conclude alla <strong>Camera</strong> con l'approvazione<br />

di un documento che dia conto <strong>dei</strong> risultati acquisiti; non è esplicita­<br />

mente prevista al Senato una simile conclusione, per cui l'approvazione<br />

di un documento finale resta qui del tutto discrezionale.<br />

6 - Profili problematici<br />

a) Modalità per la convocazione<br />

Uditi, 48 Reg. Senato e l'art. 144 Reg. <strong>Camera</strong> non richiedono par­<br />

ticolari modalità per la convocazione da parte delle commissioni delle<br />

persone audite siano essi privati cittadini, rappresentanti di enti ter­<br />

ritoriali, funzionari ministeriali o amministratori di enti pubblici.<br />

Nessuna difficoltà si pone nei confronti dell'intervento <strong>dei</strong> privati<br />

cittadini, affermata la legittimità della partecipazione di estranei ai<br />

lavori della commissione.<br />

Nasce invece im problema quando si tratta di funzionari ministeriali<br />

o di amministratori di enti pubblici, di coloro cioè che si trovano

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!