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e - Camera dei Deputati

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della commissione e la cui scadenza comporta automaticamente la<br />

rimessione all'Assemblea del provvedimento.<br />

In questa prospettiva la soppressione operata nel 1981 del riferimen­<br />

to alle commissioni già contenuto nel testo originario del secondo com­<br />

ma dell'art. 23 si presenta come un evidente errore di valutazione,<br />

dovuto, del resto, anche al giustificato pessimismo con cui si è affrontata<br />

una situazione, ormai degenerata al limite del caos, quale quella <strong>dei</strong><br />

lavori della <strong>Camera</strong> tra la fine della settima e Tinizio dell'ottava legi­<br />

slatura. In una situazione diversa qual è quella odierna in cui il pro­<br />

blema non è più la sopravvivenza pura e semplice ma, al contrario, il<br />

procedere ad un salto di qualità da una programmazione di tipo for­<br />

male, intesa come organizzazione il più possibile razionale dell'esistente,<br />

ad una programmazione sostanziale di coordinamento e di indirizzo, è<br />

di tutta evidenza la necessità per il legislatore regolamentare di ritornare<br />

sui suoi passi e di ripristinare il riferimento alle commissioni.<br />

Ovviamente il programma, costituendo il quadro generale di organiz­<br />

zazione <strong>dei</strong> lavori della <strong>Camera</strong> in un periodo dato, non dovrà (né di<br />

fatto lo potrebbe) trasformarsi in un atto di pianificazione di carattere<br />

globale, ma dovrà scontare l'esistenza di una sfera riservata al potere<br />

di autoorganizzazione delle commissioni, consentendo anzi ad esse di<br />

avere un punto di riferimento chiaro, una griglia ben precisa all'interno<br />

della quale collocare gli impegni, per così dire, « autonomi » (progetti<br />

di legge di scarsa rilevanza assegnati in sede legislativa, attività ispettiva,<br />

di indirizzo, conoscitiva, consultiva nei confronti del Governo...). Ri­<br />

sulterebbe così automaticamente ridimensionato il problema, posto di re­<br />

cente anche in sede di revisione regolamentare, dell'estensione formale<br />

alle commissioni delle procedure previste dagli articoli 23 e 24 del Re­<br />

golamento: ogni commissione, infatti, disporrebbe già di un program­<br />

ma di massima concernente gli argomenti più rilevanti con il solo com­<br />

pito di specificarlo e di coordinarlo con le sue restanti attività attraverso<br />

un modulo organizzativo che, evitando una eccessiva formalizzazione,<br />

dovrebbe mantenere quella flessibilità che è e deve restare la sua ca­<br />

ratteristica più apprezzabile ed importante.<br />

Un ultimo punto concerne il calendario. Esso dovrebbe divenire da<br />

tendenzialmente settimanale a mensile per poter abbracciare l'intero<br />

periodo della sessione parlamentare quale delineato dalla normativa<br />

da tempo all'esame della Giunta per il regolamento (tre settimane di<br />

lavoro ed una di sospensione per consentire un ordinato e tranquillo<br />

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