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e - Camera dei Deputati

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alcune modifiche tramite uno scambio di lettere allegato. Si creava così<br />

una situazione nuova, solo parzialmente assimilabile a quanto si verifica<br />

nel diritto internazionale quando ad un trattato ed alla relativa legge<br />

di ratifica ed esecuzione segue la predisposizione, da parte di ciascuno<br />

degli stati contraenti, di specifiche norme applicative. In questi casi,<br />

ognuno <strong>dei</strong> contraenti è libero di dettare la disciplina che, nel quadro<br />

del trattato, gli pare più confacente. E dal punto di vista procedurale,<br />

come si è visto, i relativi disegni di legge sono pienamente emendabili.<br />

Il protocollo del 15 novembre recava invece in allegato il testo che<br />

ciascuna delle due Parti avrebbe dovuto far proprio; ma senza che<br />

questo entrasse in vigore per il solo fatto della ratifica del protocollo<br />

stesso. In sostanza, il disegno di legge di ratifica disponeva (art. 2) la<br />

« piena ed intera esecuzione » del protocollo; ma il contenuto essen­<br />

ziale del protocollo (dopo l'approvazione per relationem del testo della<br />

paritetica ed alcune norme interpretative) consisteva nell'obbligo delle<br />

parti di dare «piena ed intera esecuzione» ad protocollo stesso: un<br />

mirabile caso di tautologia legislativa!<br />

Rispetto a quanto dichiarato dal Governo al Senato nel mese di<br />

agosto si era prodotto qualche mutamento; con ogni probabilità l'altra<br />

parte contraente aveva richiesto una sistemazione giuridica della materia<br />

più garantita e comunque più caratterizzata. Per cui al Parlamento ven­<br />

nero presentati due disegni di legge aventi il medesimo contenuto<br />

materiale: l'approvazione delle norme sugli enti e beni ecclesiastici.<br />

Il disegno di legge « interno » (poi divenuto leggge 20 maggio 1985,<br />

n. 222) sarebbe stato di per sé sufficiente, una volta approvato, ad intro­<br />

durre nell'ordinamento italiano le norme in questione; ma senza offri­<br />

re, per come era formulato, né garanzie procedurali né una particolare<br />

resistenza alle modificazioni da parte di successive leggi. Il disegno di<br />

legge di ratifica ed esecuzione (poi divenuto legge 20 maggio 1985,<br />

n. 206), a sua volta, aveva tutte le caratteristiche dell'atto di natura<br />

internazionale, ma era privo di contenuto concreto, se non l'ordine di<br />

esecuzione dell'impegno a dare esecuzione... Per come erano formulati,<br />

insomma, i due disegni di legge meritavano più che mai la vecchia<br />

espressione simul stahunt aut simul caàent poiché solo la loro conte­<br />

stuale approvazione avrebbe permesso di raggiungere lo scopo voluto<br />

dai presentatori o, meglio, dai contraenti che avevano sottoscritto il<br />

protocollo.<br />

La singolarità di questo doppio disegno di legge venne posta in luce<br />

da vari interventi nel corso dell'esame in Commissioni riunite II e III<br />

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