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e - Camera dei Deputati

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la tutela <strong>dei</strong> nuovi diritti « sociali » <strong>dei</strong> cittadini (accrescendone la<br />

stessa elencazione), ha comportato un'inilazione legislativa, una con-<br />

estione di leggi il più delle volte di difficile coordinamento e di im­<br />

possibile attuazione; perché troppo immediatamente contrapposte ai<br />

tradizionali criteri organizzativi delle diverse amministrazioni pubbliche.<br />

Tutto ciò impone nel quadro delle fonti del nostro ordinamento la<br />

ricerca di quelle più idonee a superare la patologia evidenziata.<br />

La nozione di regolamento viene rivalutata in questo quadro, come<br />

strumento di completamento e di attuazione del dettato legislativo, in­<br />

dispensabile a concretizzare il desiderato ampliamento delle situazioni<br />

soggettive e del loro differenziato rihevo economico-sociale in capo ai<br />

cittadini (diritti sospettivi, interessi legittimi, ma anche interessi dif-<br />

fusi e — in ogni modo — « considerati » nell'ordinamento) alla prote­<br />

zione attiva delle quali si adoperano funzionalmente i pubblici poteri.<br />

La definizione fornitane da un lato tende a ricoUegarlo sul piano sto­<br />

rico all'esercizio <strong>dei</strong> poteri « magistratuali » indispensabili al buon go­<br />

verno della cosa pubblica (poteri, per questo, oggi definitivamente fun-<br />

zionalizzati e liberati dalla sacralità orimnaria — si è visto — della lo­<br />

ro investitura), dall'altro lato a rinnovarne la valorizzazione funzionale<br />

nel quadro delle fonti, tipicizzandoli nelle figure <strong>dei</strong> regolamenti dele­<br />

gati e di quelli esecutivi, con riferimento alle quali trovano loro giu­<br />

stificazione (sia pure su piani diversi) gli stessi regolam.enti ed. orga­<br />

nizzativi (che non sono regolamenti in senso proprio) e quelli « indi­<br />

pendenti ».<br />

Tale classificazione, pur discutibile come ogni tentativo di analisi<br />

e ricostruzione del sistema, ha il merito di non discostarsi dai canoni<br />

tradizionali senza rinunciare per questo a quella necessaria diversità di<br />

valutazione richiesta oggi dal nuovo ordine costituzionale (con riferi­<br />

mento, in specie, ai due ultimi tipi Individuati).<br />

Ciò può essere accettato nella prassi, soprattutto quando si ricolle­<br />

ghino anche sotto il profilo tecnico a dette fonti, con il conforto della<br />

ricostruzione e dell'analisi storica, quegli effetti innovatori del tessuto<br />

legislativo che possono ben essere il risultato di un'attività governa­<br />

tiva interamente ricondotta al controllo delle leg^i, nell'ambito delle<br />

quali si estrinseca la potestà normativa anche quando, per effetto di<br />

essa (ciò che appare possibile unicamente attraverso i ed. « regolamen­<br />

ti delegati »), si deroghi agli stessi principi legislativi « regolamentati ».<br />

La rivalutazione di tale fonte sembra allora potersi attuare nel ri­<br />

spetto del dettato costituzionale e della funzione garantista delle leggi,<br />

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