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e - Camera dei Deputati

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Le reazioni della stampa sono state feroci contro l'istituto, defi­<br />

nito « sgorbio costituzionale » (^^), « aggeggio inservibile a qualsiasi<br />

scopo serio » (^^), « censura inutile » (^^), uno degli « illusori gadgets<br />

creati per far contento un certo tipo di opposizione, ma che servono<br />

solo a screditare il Parlamento » (^^). Si è inoltre ravvisato che, in<br />

pratica, essendo le mozioni di sfiducia individuale « sottoposte al<br />

voto palese, è presumibile che esse siano sempre respinte. Si ritor­<br />

ceranno così contro i loro presentatori » (^^). Si è infine osservato<br />

che appare inspiegabile la concomitanza fra la modifica regolamen­<br />

tare e l'approvazione da parte della stessa <strong>Camera</strong> del disegno di<br />

legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio C^°).<br />

Sta di fatto che lo strumento della mozione di sfiducia individuale<br />

è l'unico di cui ormai la <strong>Camera</strong> disponga per dar luogo ad una<br />

discussione sull'operato di un ministro chiedendone contestualmente<br />

le dimissioni; e pertanto per attivare, mediante una discussione che si<br />

conclude con una votazione solenne, il controllo sull'attività di un<br />

ministro o sulla sua figura morale da parte dell'opinione pubblica:<br />

per attivare, cioè, il cosiddetto controllo politico a livello diffuso.<br />

Né è da trascurare, in proposito, il fatto che la sola presentazione<br />

di una mozione di sfiducia individuale può valere come forte mezzo<br />

di pressione per indurre un ministro a dimettersi, facendo scattare<br />

quel meccanismo che riconnette alla sua responsabilità politica l'ob­<br />

bligo non giuridico, ma politico, di rispondere del suo operato di­<br />

rettamente al corpo elettorale, anzitutto attraverso la stampa e la<br />

televisione.<br />

In tal modo la « responsabilità diffusa » (cioè non istituzionaliz­<br />

zata né formalizzata) finisce per prevalere su quella istituzionale e<br />

la mozione viene a svolgere una funzione « sanzionatoria » che<br />

esplica i suoi effetti anche senza — o prima — che si proceda,<br />

in Parlamento, all'accertamento delle effettive responsabilità del mi­<br />

nistro e al chiarimento della sua posizione C*^).<br />

Alcune brevi considerazioni, infine, sulla posizione della questione<br />

di fiducia su una mozione di sfiducia individuale; considerazioni in<br />

cui l'elemento giuridico e quello politico si intrecciano fra loro.<br />

Una mozione di sfiducia individuale può riguardare: la « figura<br />

morale » della persona (magari per atti compiuti in qualità di mi­<br />

nistro di un precedente Governo, oppure privati), o la sua attività<br />

di ministro in carica. In entrambi i casi, come si è visto, non è pre­<br />

clusa, al Governo di cui fa parte, la via della posizione della que-<br />

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