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e - Camera dei Deputati

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Ciò detto, rientrano nell'espressione due ipotesi che presentano tra<br />

loro differenze solo quantitative: sia l'attribuzione per legge a singoli<br />

regolamenti di derogare a specifiche disposizioni legislative della legge<br />

«autorizzante» o di altra legge formale (i ed. regolamenti delegati),<br />

sia l'intervento, organico ed a più ampio raggio, del legislatore, anche<br />

con più leggi tra loro coordinate, per attribuire al Governo una vasta<br />

potestà regolamentare, consentendo dunque al regolamento di sostituirsi<br />

a tutta una serie di disposizioni corrispondenti alla disciplina legisla­<br />

tiva di una materia.<br />

La prima questione da affrontare è se tale fenomeno sia costituzio­<br />

nalmente legittimo o meno. Sul punto vi sono due posizioni, Tuna con­<br />

trastante con l'altra. La prima sostiene l'illegittimità costituzionale della<br />

legge autorizzante il regolamento a derogare a disposizioni di legge,<br />

dal momento che si verrebbe a disporre della efficacia formale della<br />

legge (derogata) non essendo tale potere di disposizione riconoscibile<br />

al legislatore in regime di costituzione rigida. Si afferma (Crisafulli) cioè<br />

che la legge ordinaria non potrebbe validamente istituire fonti concor­<br />

renziali, vale a dire dotate della medesima forza ovvero in grado di<br />

escludere da certe materie la competenza della legge, né « disporre<br />

della forza che le è naturalmente propria, in contrasto con le norme<br />

costituzionali che ad essa, in quanto legge, la riconnettono ».<br />

Appare chiaro che tale rigorosa nozione di indisponibilità della forza<br />

di legge conduce alla incostituzionalità <strong>dei</strong> ed. regolamenti delegati ed<br />

ancor più dell'intero fenomeno della delegificazione. Si è cercato, nel­<br />

l'ambito di questa concezione, di ricostruire l'ammissibilità degli in­<br />

dicati struménti normativi ricorrendo (per singoli regolamenti delegati)<br />

alla qualificazione delle disposizioni legislative derogabili come norme<br />

« dispositive » o « suppletive » o « transitorie » e (nel caso di delegi­<br />

ficazione di materia) alla figura dell'abrogazione « differita » o « condi­<br />

zionata » per la quale le preesistenti norme di legge sarebbero caducate<br />

ad opera della legge attributiva di potestà regolamentare subordinata­<br />

mente alla emanazione <strong>dei</strong> regolamenti. In sostanza, anche in questo<br />

caso, la deroga alla gerarchia normativa tra fonti primarie e secondarie<br />

risulterebbe più apparente che reale: il regolamento « delegato », lungi<br />

dall'incidere immediatamente, per virtù propria, sulla norma primaria<br />

da abrogare o derogare, si limiterebbe invece esclusivamente ad operare<br />

come condizione risolutiva della efficacia di questa norma, ovvero, come<br />

avveramento di una condizione sospensiva apposta alla efficacia della<br />

norma primaria abrogante; in ogni caso, come elemento occasionale<br />

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