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e - Camera dei Deputati

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namento », che pur sotto l'aspetto formale è identica a qualunque altra<br />

delega legislativa e ne condivide la natura, proprio in ragione del suo<br />

contenuto, presenta peculiarità sufficienti a porla in un rapporto di<br />

species a genus nei confronti delle deleghe ordinarie.<br />

Deve preliminarmente sottolinearsi che, nelPipotesi in cui vertiamo<br />

(caratterizzata dalla mancanza di una determinazione esplicita <strong>dei</strong> prin­<br />

cipi e criteri direttivi), al soggetto delegato si richiede una duplice<br />

attività interpretativa, dal momento che il consueto iter logico dal<br />

generale al particolare (che è proprio di ogni specificazione concreta<br />

di principi posti esplicitamente), deve essere preceduto da un procedi­<br />

mento mentale inverso, rivolto proprio alla enucleazione <strong>dei</strong> principi<br />

che reggono la materia (^). Traccia di tali procedimenti logici (e <strong>dei</strong><br />

loro contenuti) è spesso dato rinvenire nelle relazioni (^) che accompa­<br />

gnano gli schemi di decreto e che assumono una certa qual forma di<br />

diffusione (e forse anche di rilevanza) esterna, soprattutto nel caso che<br />

i predetti schemi di decreto siano da sottoporsi ad un parere parla­<br />

mentare.<br />

Quanto alla definizione dell'oggetto, gli aspetti teorici non sembrano<br />

essere granché dissimili da quelli propri di ogni delegazione legislativa,<br />

se si eccettua la peculiarità che, nel nostro caso, è dall'oggetto stesso<br />

che il legislatore delegato deve ricavare i principi e criteri direttivi.<br />

Deve, però, tenersi presente che la delega di coordinamento, essendo<br />

solitamente riferita (per ragioni intuitive) a materie ad alto grado di<br />

complessità e stratificazione, ben difficilmente potrà identificarle con<br />

riferimento alle fonti e dovrà ricorrere ad espressioni ordinarie dal<br />

significato non altrettanto univoco. Ne consegue che il soggetto dele­<br />

gato dovrà compiere un'opera di interpretazione anche per questo pro­<br />

filo, utilizzando vari criteri, fra i quali, tratti da esperienze concrete (^),<br />

possiamo indicare la forza attrattiva esercitata su materie « findtime » da<br />

norme che, ricomprese in un atto certamente rientrante nell'oggetto<br />

individuato, disciplinino aspetti anche marginali di quelle; od anche la<br />

forza attrattiva che la disciplina sostanziale di certi rapporti esercita<br />

sulla disciplina processuale <strong>dei</strong> medesimi (^).<br />

Deve, infine, considerarsi che dalla nozione stessa di coordinamento<br />

(sia che questo costituisca il contenuto della delega, sia che ne rap­<br />

presenti il criterio direttivo) (^) derivano un limite di carattere ge­<br />

nerale all'attività del legislatore delegato ed una particolare qualifica­<br />

zione dell'efficacia interpretativa dell'atto.<br />

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