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e - Camera dei Deputati

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{^) Cfr. ad esempio la lettera del 6 dicembre 1972 del Presidente della<br />

(<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati cit,, pag. 471).<br />

affari<br />

(^) Cfr. sul punto le lettere del 7 e deUll dicembre 1972 del Presidente<br />

della <strong>Camera</strong>, on. Sandro Pertini, al presidente della I Commissione affari costituzionali<br />

(<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati cit., pagg. 472-473).<br />

C^) Tale esigenza è anche alla base della più recente prassi che regola il funzionamento<br />

<strong>dei</strong> comitati permanenti per i pareri, per i quali vige il principio<br />

che la richiesta di rimessione di un progetto di legge all'esame della commissione<br />

plenaria possa essere avanzata sino al momento in cui in comitato è indetta la<br />

votazione sulle proposte di parere formulate in quella sede (cfr. in tal senso i<br />

criteri dettati nella IX legislatura in materia di funzionamento del Comitato<br />

pareri della I Commissione affari costituzionali nella seduta del 26 ottobre 1983,<br />

ripresi dal Comitato pareri della IV Commissione giustizia nelle sedute del 10<br />

novembre 1983 e delFll gennaio 1984).<br />

(^) Sulla necessità di motivazione della richiesta di riesame del parere già<br />

espresso come condizione stessa per la riattivazione della competenza consultiva<br />

della commissione cfr. le considerazioni svolte dal presidente della I Commissione<br />

affari costituzionali, on. Silvano Labriola, nella seduta di tale Commissione del<br />

13 dicembre 1984.<br />

(^) Non viene qui presa in considerazione l'ipotesi in cui l'espressione <strong>dei</strong><br />

pareri della I e deUa V Commissione si inserisca nel procedimento diretto ad<br />

ottenere il trasferimento in sede legislativa di un progetto di legge (art. 92, ultimo<br />

comma, del Regolamento). I problemi che sorgono in proposito sono infatti concettualmente<br />

riconducibili alla situazione <strong>dei</strong> pareri espressi nell'ambito del procedimento<br />

in. sede legislativa.<br />

(^^) Si vedano da ultimo le esaurienti argomentazioni contenute al riguardo nella<br />

lettera del 16 gennaio 1985 del Presidente della <strong>Camera</strong>, on. Nilde Jotti, al presidente<br />

della VI Commissione finanze e tesoro, in cui si censura l'avvenuta approvazione<br />

da parte di tale Commissione di un provvedimento senza la previa espressione<br />

<strong>dei</strong> previsti pareri da parte delle Commissioni I e V, ancorché fossero scaduti<br />

i relativi termini (di tale lettera è stata data lettura nella seduta della VI Commissione<br />

del 23 gennaio 1985).<br />

(1^) Cfr. la lettera del 27 febbraio 1973 deU'aUora Presidente della <strong>Camera</strong>,<br />

on. Sandro Pertini, al presidente della V Commissione bilancio (<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

deputati cit., pag. 355).<br />

(^2) L'istituto della liberatoria trova in generale la sua ragion d'essere nell'esigenza<br />

di agevolare Viler di taluni provvedimenti di minore rilievo presso le commissioni<br />

di merito, consentendo ad esse di procedere all'approvazione del progetto<br />

di legge prima della scadenza <strong>dei</strong> termini stabiliti dal Regolamento per l'espressione<br />

<strong>dei</strong> pareri. Con essa il presidente della commissione consultata si limita infatti<br />

a dichiarare in via preliminare l'assenza di motivi di interesse nel progetto di<br />

legge dal punto di vista della competenza della commissione ovvero la rinuncia<br />

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