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e - Camera dei Deputati

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ferenti proposte possono essere avanzate da altri membri della commis­<br />

sione, ponendosi di conseguenza un problema di ordine delle vota­<br />

zioni. Può altresì verificarsi che alle conclusioni del relatore vengano<br />

presentate proposte di modifica, per le quali sorge il delicato problema<br />

di stabilire sino a che punto esse possano essere considerate alla stregua<br />

di emendamenti — applicandosi di conseguenza il relativo regime giu­<br />

ridico — ovvero non debbano invece essere intese come vere e proprie<br />

proposte alternative di parere.<br />

Per quel che riguarda innanzitutto la questione degli emendamenti<br />

riferiti a proposte di parere, il problema di stabilire in concreto se<br />

debba o meno ad essi riconoscersi una autonoma configurazione pro­<br />

positiva nasce essenzialmente dalla considerazione che nel procedi­<br />

mento in sede consultiva l'oggetto della deliberazione non è un testo<br />

legislativo, avente come tale una sua imprescindibile valenza oggettiva,<br />

bensì una « proposta » di parere, vale a dire un giudizio, conclusiva­<br />

mente formulato, in cui l'elemento soggettivo finisce con l'assumere<br />

rilievo preponderante. Del resto il compito del relatore si prolunga<br />

sovente oltre il momento dell'espressione del parere, potendosi conferire<br />

ad esso il mandato di procedere, in un momento successivo al voto, alla<br />

stesura del parere medesimo sulla base degli indirizzi formulati dalla<br />

commissione, ovvero richiedere di illustrare il parere presso la com­<br />

missione di merito C*).<br />

Sulla base di queste considerazioni è da ritenere pertanto che siano<br />

configurabili come emendamenti tutte quelle richieste di integrazione<br />

che non alterino il senso complessivo della proposta di parere, nella<br />

quale pertanto il relatore possa continuare a riconoscersi assumendone<br />

la responsabilità. Ove, invece, l'emendamento fuoriesca da questo sche­<br />

ma, allora non potrà che essere considerato alla stregua di una proposta<br />

alternativa e, come tale, sottoposto ad un diverso regime di votazione.<br />

Una casistica al riguardo è ovviamente impossibile; quel che è certo<br />

tuttavia è che ai fini delle valutazioni in questione non può comunque<br />

prescindersi da un giudizio di compatibilità espresso dal relatore, così<br />

come è evidente che un ruolo determinante è svolto a questo riguardo<br />

dal presidente della commissione, al quale spetta di garantire l'assoluta<br />

chiarezza del significato del voto che la commissione è chiamata ad<br />

esprimere.<br />

Quanto all'altra questione relativa all'ordine delle votazioni, l'onere<br />

affidato al relatore di formalizzare una propria proposta di parere rende<br />

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