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e - Camera dei Deputati

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in particolare la necessità che Tesarne in sede consultiva abbia effettivo<br />

riguardo a quelle parti del progetto di legge che siano di specifico inte­<br />

resse della commissione, rientranti cioè nell'ambito della competenza<br />

per materia ad essa attribuita dal Regolamento; e ciò proprio allo scopo<br />

di consentire la validità, dal punto di vista tecnico-giuridico ma anche<br />

politico, del contributo fornito dalla sede consultiva, considerato che<br />

la richiesta del parere dell'una o dell'altra commissione a\'viene nel<br />

presupposto di una necessaria integrazione di competenze tra più organi<br />

parlamentari allorché un progetto di legge tocchi materie non univoca­<br />

mente riconducibili ad un solo settore di interesse.<br />

Sotto quest'ultimo profilo, appare giustificato il rilievo che la com­<br />

missione in sede consultiva non possa espressamente declinare la pro­<br />

pria competenza in relazione al parere richiestole,, essendo inammissi­<br />

bile, quanto meno una volta iniziato il relativo iter, l'ipotesi di un espU-<br />

cito rifiuto del parere ("). In sostanza, sotto tale aspetto, la sede<br />

consultiva si ricollega strumentalmente all'esercizio delle competenze<br />

proprie di altri organi ed è pertanto in parte riconducibile allo schema<br />

tipico della sede referente. Sono pertanto da ritenersi in essa impro­<br />

ponibili tutti quegli strumenti procedurali, come la questione pregiu­<br />

diziale e quella sospensiva, volti ad impedire alla commissione di<br />

pronunciarsi sul progetto di legge; così come va rilevata riaidoneirà di<br />

tale sede rispetto alla formulazione di questioni regolamentari o di<br />

interpretazione del Regolamento che possano ritardare od ostacolare la<br />

conclusione del procedimento. Ciò discende, oltre che dalle già viste<br />

caratteristiche della sede consultiva, anche dalla lettera del Regola­<br />

mento che, al secondo comma dell'articolo 41, esclude, salvo che per<br />

la sede legislativa, l'obbligo di investire delle questioni procedurali<br />

eventualmente insorte in commissione il Presidente della <strong>Camera</strong>,<br />

spettando dunque al presidente della commissione il potere-dovere di<br />

individuare al riguardo le necessarie soluzioni (•'),<br />

Se per quello che riguarda lo svolgimento della discussione in sede<br />

consultiva non sembra possano individuarsi questioni di rilievo, un<br />

approfondimento merita invece la fase dell'espressione in senso stretto<br />

del parere, vale a dire la disciplina del momento terminale del procedi­<br />

mento, costituita dalla votazione delle proposte di parere avanzate nel<br />

corso del dibattito.<br />

Il terzo comma dell'articolo 73 prevede che il relatore concluda la<br />

sua illustrazione formulando una proposta di parere. Naturalmente dif-<br />

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