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e - Camera dei Deputati

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anzitutto rintracciare le cose pertinenti al reato e che si sospettano<br />

occultate;<br />

e) l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione ha carattere<br />

eccezionale nell'ordinamento, posto che rappresenta una deroga al prin­<br />

cipio di uguaglianza fra tutti i cittadini, nonché alla obbligatorietà del­<br />

l'esercizio dell'azione penale; pertanto le sue disposizioni non sono<br />

estensibili analogicamente e richiedono un'interpretazione « ai più bassi<br />

livelli »;<br />

d) se l'ordine di sequestro è sottoposto alla previa richiesta di<br />

esibizione di colui che ha la disponibilità della cosa e, dopo il rifiuto<br />

di quest'ultimo, non viene eseguito, non costituisce una misura coer­<br />

citiva, che può in tal senso essere inibita dalle guarentigie dell'arti­<br />

colo 68, secondo comma, della Costituzione;<br />

e) l'ufficio del sottosegretario per le finanze e, a maggior ragione,<br />

la banca dove è custodita la cassetta di sicurezza non possono essere<br />

considerati « domicilio » di alcuno.<br />

In risposta, appare quanto mai opportuno riaffermare che l'interpre­<br />

tazione del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, non è<br />

così semplice, poiché deve tener conto della volontà del Costituente<br />

in relazione a diverse guarentigie. In concreto, senza autorizzazione della<br />

<strong>Camera</strong> non è possibile:<br />

1) sottoporre un parlamentare a procedimento penale;<br />

2) arrestarlo o altrimenti privarlo della libertà personale;<br />

3) sottoporlo a perquisizione personale o domiciliare.<br />

E' evidente che le vicende prese in considerazione si riferiscono alla<br />

terza delle immunità richiamate e non alla prima, che deve rimanere<br />

ben distinta dalle altre due C*^). Pertanto, non può essere accolta la<br />

tesi {sub a), che legittima i sequestri di cose appartenenti a parlamen­<br />

tari, ricomprendendoli tra le attività di acquisizione probatoria com­<br />

piute dal magistrato o dalla polizia giudiziaria, prima che si inizi l'azione<br />

penale vera e propria.<br />

Né appare convincente la distinzione {sub b) tra il concetto di<br />

sequestro di cose e quello di perquisizione domiciliare, sul presupposto<br />

che il primo non implica necessariamente il secondo, ma anzi « la per­<br />

quisizione è provvedimento strumentale al reperimento di cose che,<br />

potraimo mentre<br />

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