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e - Camera dei Deputati

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espressa salvezza delle disposizioni abroganti non solleverebbe perplessità partico­<br />

lari (salvo quelle di indole generale menzionate alla nota precedente) se, in altri<br />

casi di abrogazioni di fonti contenenti disposizioni abroganti, la si fosse parimenti<br />

utilizzata; non ricorrendo questa circostanza, invece, non può che suscitare nel-<br />

rinterprete gravi ragioni di incertezza.<br />

C^) Cfr. CAMPAGNA, « Redazione... », cit., pagg. 2 e 6 dell'estratto.<br />

C^) Cfr. CAMPAGNA, ibidem, ivi.<br />

(S^) Cfr. CAMPAGNA, ibidem, pagg. 6-18 dell'estratto.<br />

(^^) Il citato schema di testo unico sui contratti agrari, all'art. 20, u.c., con­<br />

tiene un'esplicita formula nel senso indicato.<br />

(^2) Cfr. Relazione BARETTONI ARLERI, cit., pag. 22 e CAÌMPAGNA, « Redazio­<br />

ne... », cit., pag. 25 dell'estratto.<br />

(^^) Cfr. Relazione BARETTONI ARLERI, cit., pag. 24 e CAMPAGNA, ibidem, pag. 24<br />

dell'estratto.<br />

{^) Vedi nota 82.<br />

(^^) Si vedano, in particolare, le argomentazioni svolte nel paragrafo e) del<br />

precedente capitolo.<br />

(86) pej; le iQ.^{ che comprende le sentenze di accoghmento deUa Corte costitu­<br />

zionale fra le fonti primarie, vedi SANDULLI, « Fonti del diritto », in Noviss. Dig. il.,<br />

VII, Torino 1961, pag, 529; per la tesi inversa: CRISAFULLI, «Fonti del diritto<br />

(dir. cost.) », in Enc. dir., XVII, Milano 1968, pag. 946 e nota 39. Pur senza<br />

qualificarle esplicitamente tali, riconosce che operano come fonti primarie PIZZO-<br />

RUSSO, «Fonti del diritto», cit., pag. 274. Le qualifica, invece, atti giurisdizionali<br />

di «accertamento costitutivo» PIERANDREI, «Corte costituzionale», in Enc. dir.,<br />

X, Milano 1962, pagg. 967 e 968.<br />

{^) Sull'efficacia nel tempo delle sentenze della Corte costituzionale e suUa<br />

concordanza della formulazione di cui all'art. 136 della Costituzione, con quella<br />

di cui all'art. 30, terzo comma della legge 87 del 1953, si vedano, in generale,<br />

MORTATI, « Istituzioni », cit., pagg. 1415 e ss. e ZAGREBELSKY, La giustizia<br />

costituzionale, Bologna 1977, pagg. 176 e ss. Si veda anche la successiva nota 93.<br />

(S8) p^j. 1^ varie ulteriori specificazioni delle sentenze interpretative e loro<br />

definizioni (sentenze «additive», «manipolative», «sostitutive» etc), si vedano:<br />

MORTATI, Istituzioni, cit., pagg. 1422 e ss.; SILVESTRI, « Le sentenze norma­<br />

tive della Corte costituzionale», in Giur. cost., 1981, pagg. 1684 e ss.; LANZILLO,<br />

« Poteri creativi della Corte costituzionale nei giudizi incidentali sulla validità<br />

delle leggi», in Riv. dir. civ., 1982, I, pagg. 668 e ss.; ZAGREBELSKY, La giusti­<br />

zia costituzionale, cit., pagg. 151-165.<br />

(^^) Una massima secondo cui l'articolo 136 della Costituzione ha per destina­<br />

tario non solo chi è chiamato ad applicare la legge ma anche lo stesso legislatore,<br />

che violerebbe, quindi, tale precetto, ridando efficacia ad una legge dichiarata<br />

162<br />

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