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e - Camera dei Deputati

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nella seduta del 21 marzo tutti i presentatori li ritirarono, al fine<br />

dichiarato di lasciare impregiudicata la questione. Il Presidente ne prese<br />

atto, ribadendo peraltro la propria convinzione. Il successivo esame<br />

degli articoli si trascinò, pur in assenza di emendamenti, per circa un<br />

mese ed il disegno di legge n. 2337 venne approvato dalla <strong>Camera</strong> sol­<br />

tanto il 17 aprile seguente. E' altresì da notare che, mentre sul<br />

disegno di legge n. 2337 non venivano ammessi emendamenti, il dise-<br />

;no di legge di ratifica veniva approvato nella seduta del 21 marzo<br />

con una modifica (peraltro non classificata come emendamento, ma<br />

definita « nuovo testo del Governo »); anziché dare esecuzione al pro­<br />

tocollo « a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'ar­<br />

ticolo 5 del protocollo stesso », come nel testo originario, venne intro­<br />

dotta la formula « con le modalità e con la decorrenza di cui agli articoli<br />

4 e 5 del protocollo stesso ». Una riprova, se ce ne fosse bisogno,<br />

della possibilità di modificare i disegni di legge di ratifica e di esecuzione<br />

nelle parti che non toccano il dispositivo bilateralmente pattuito.<br />

Al Senato, il problema della emendabilità <strong>dei</strong> disegni di legge (che<br />

avevano assunto rispettivamente i numeri 1305 e 1306) si pose sin<br />

dall'esame in commissione. Dopo l'approvazione del disegno n. 1305,<br />

a cui non erano stati presentati emendamenti, il presidente deUa III<br />

Commissione Taviani chiese al Presidente del Senato di decidere suUa<br />

questione e questi rispose (seduta del 30 aprile 1985) che « una modifica<br />

unilaterale delle norme contenute in questo pro\^'edimento — derivante<br />

dall'eventuale approvazione di emendamenti — si porrebbe in contrasto<br />

con lo strumento di diritto internazionale che reca quelle norme e<br />

con l'atto legislativo al quale sono state allegate. Poiché non appare<br />

evidentemente possibile che il Parlamento giunga all'approvazione fina­<br />

le di un testo difforme dal complesso delle norme che formano oggetto<br />

degli accordi internazionali ricordati, ne deriva la inammissibilità di<br />

qualsiasi emendamento soppressivo, integrativo e/o aggiuntivo al dise­<br />

gno di legge n. 1306 ». La questione fu così decisa; è da ricordare<br />

la proposta di sospensiva avanzata in Aula (seduta del 15 maggio 1985;<br />

la citazione è tratta dal Resoconto sommario) dal senatore La Valle,<br />

poiché egli, nel motivarla, ricostruì la vicenda in questi termini: « Que­<br />

sto singolare pasticcio politico-istituzionale scaturisce dalla sovrapposi­<br />

zione di due diverse Linee di politica ecclesiastica; la prima, sostenuta<br />

inizialmente dal Governo, mirava a giungere alla conclusione di un<br />

nuovo Concordato più sobrio e circoscritto del precedente, e a riser\'are<br />

la materia degli enti e <strong>dei</strong> beni ecclesiastici alla normativa statale, even-<br />

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