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e - Camera dei Deputati

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in una posizione gerarchica inferiore nei confronti del Governo. Il<br />

problema consiste nell'applicazione o meno della procedura prevista<br />

dall'art. 47 Reg. Senato e 143 Reg. <strong>Camera</strong>, di richiedere cioè che sia<br />

il ministro a disporre l'intervento in commissione del soggetto.<br />

Secondo alcuni (C. Chimenti) la questione sembra molto più grave<br />

in astratto che in concreto in quanto è facile supporre che in ogni caso<br />

il funzionario informi di essere stato convocato dalla commissione il<br />

proprio ministro. Solo l'espresso divieto di quest'ultimo precluderebbe<br />

al funzionario di presentarsi in commissione, divieto che naturalmente<br />

non potrebbe non assumere un preciso significato politico.<br />

Si ritiene che chi sostiene il principio della necessità dell'autorizza­<br />

zione del ministro adotta una soluzione non sempre suscettibile di essere<br />

applicata.<br />

Del resto il principio della necessità dell'autorizzazione ministeriale<br />

espressa verrebbe quasi sempre ad essere vulnerato in quanto essa<br />

avrebbe senso solo quando la commissione avesse già deciso e preven­<br />

tivamente comunicato tutte le domande che potrebbero essere fatte al<br />

funzionario. Resterebbe in tal modo preclusa alla commissione la possi­<br />

bilità di chiedere chiarimenti suppletivi, ciò che vanificherebbe di fatto<br />

il diritto di informazione delle commissioni.<br />

Si può dunque concordare con chi (V, Di Ciolo) ha sostenuto che la<br />

preventiva autorizzazione del ministro sia senz'altro necessaria nel<br />

caso di convocazione in sede politica o legislativa perché in tal caso,<br />

per quanto possa essere vasto l'oggetto della convocazione, sarà pur<br />

sempre limitata ad uno specifico argomento o ad un determinato pro­<br />

getto di legge e quindi l'autorizzazione può assumere un preciso signi­<br />

ficato e le direttive del ministro rivestire un ruolo determinante.<br />

Negli altri casi, quelli cioè disciplinati dagli artt. 144 Reg. <strong>Camera</strong><br />

e 48 Reg. Senato, la richiesta di autorizzazione ministeriale si palesa<br />

non obbligatoria, ma semplicemente opportuna.<br />

b) Predisposizione del programma<br />

La prassi ha permesso di stabilire che per la predisposizione del pro­<br />

gramma di indagine — momento particolarmente delicato per i riflessi<br />

che possono derivarne sia alle fasi successive sia allo stesso documento<br />

conclusivo — le commissioni generalmente mutuano le modalità previ­<br />

ste per la trattazione di progetti di legge.<br />

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