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e - Camera dei Deputati

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nità che un ministro rimanga o meno in carica. La questione diventa<br />

perciò scottante per la maggioranza e per i suoi governi, soggetti<br />

a frequenti « colpi » di richiesta di dimissioni portati con mozioni o<br />

risoluzioni.<br />

Fino all'entrata in vigore della nuova normativa alla <strong>Camera</strong>, le<br />

condizioni di ammissibilità cui erano sottoposte le mozioni e le riso­<br />

luzioni che ponevano la questione della permanenza di un ministro<br />

nel Governo erano le seguenti: il quorum per la sottoscrizione non<br />

era quello richiesto per la presentazione di una mozione di sfiducia,<br />

ma di dieci deputati per una mozione (^^) e di un deputato per una<br />

risoluzione; la votazione (anche per parti separate) non era vincola­<br />

ta, nel senso che poteva avvenire per alzata di mano oppure, se ri­<br />

chiesto, a scrutinio segreto o per appello nominale (ma va ricordato<br />

che la richiesta di votazione segreta prevale su quella di appello no­<br />

minale); l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea avveniva se­<br />

guendo la via ordinaria, senza l'intervallo di tempo previsto per la<br />

mozione di sfiducia.<br />

Certo, il Governo e la maggioranza disponevano di strumenti per<br />

opporsi a questi tentativi che avevano l'effetto di incrinare la compat­<br />

tezza della compagine governativa, e — come si è visto — ne hanno<br />

fatto uso: la presentazione di una mozione o di una risoluzione sulla<br />

cui approvazione porre la questione di fiducia, che nella votazione<br />

ha la precedenza su tutti gli altri documenti e che, se approvata, li<br />

preclude; oppure la posizione della questione di fiducia sulla reiezione<br />

delle mozioni presentate dalle opposizioni e sulle quaH si era aperto il<br />

dibattito, per evitare che queste venissero eventualmente votate a scru­<br />

tinio segreto e che i cosiddetti « franchi tiratori » (fenomeno assai<br />

frequente, soprattutto in presenza di governi di coaUzione) potessero<br />

ribaltare l'esito della deliberazione rispetto a quello prevedibile sulla<br />

base <strong>dei</strong> rapporti di forza tra maggioranza ed opposizione.<br />

È da porre in risalto, comunque, come il meccanismo della sfi­<br />

ducia individuale sia stato spesso azionato con il ricorso a risoluzioni<br />

presentate al termine di dibattiti su mozioni. La risoluzione (intro­<br />

dotta dalla riforma regolamentare del 1971) è uno strumento che<br />

presenta la peculiare caratteristica di poter essere proposto a con­<br />

clusione della discussione di mozioni e dopo la replica del Governo,<br />

cioè nel momento in cui si sta per passare alle votazioni (alle repli­<br />

che <strong>dei</strong> presentatori delle mozioni si può infatti rinunciare); quando<br />

insomma può non esserci tempo e modo perché il Governo ponga la<br />

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