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e - Camera dei Deputati

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(sull'emendamento Della Seta all'articolo 13, concernente il diritto di associazione),<br />

richiesta ancora dall'onorevole Andreotti, registrò la mancanza del numero<br />

legale. Alla ripresa della seduta, dopo un'ora, la richiesta di votazione per appello<br />

nominale fu ritirata e l'Assemblea potè procedere nei suoi lavori.<br />

(^^) Il risultato fu il seguente: presenti e votanti 385; maggioranza 193; voti<br />

favorevoli 194; voti contrari 191. In tal modo l'Assemblea costituente approvò<br />

la soppressione della parola « indissolubile », al termine del primo comma dell'articolo<br />

23 del progetto di Costituzione (divenuto poi nel testo definitvo l'articolo<br />

29 ), che pertanto risultò così formulato : « La Repubblica riconosce il<br />

diritto della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ».<br />

('^) È indicativa in questo senso la dichiarazione fatta dall'onorevole Gronchi<br />

nella seduta del 28 aprile: « Stavamo per proporre la votazione a scrutino segreto,<br />

perché essa è più rapida e servirebbe a contrastare un tentativo che per noi<br />

traspare abbastanza chiaro — chiediamo scusa ai colleghi se ciò sembra un<br />

processo alle loro intenzioni — quello cioè di mandare per le lunghe la discussione<br />

e la votazione su questo articolo ».<br />

( ^ ^ ) Sembra opportuno riportare suUa questione del numero legale le considerazioni<br />

fatte in tale seduta dal Presidente Terracini: « È evidente che il<br />

numero legale è richiesto perché una deliberazione dell'Assemblea, per avere<br />

autorità di fronte al paese, deve essere il risultato del concorso di un numero<br />

adeguato di membri dell'Assemblea. Mi pare che questa sia veramente e soltanto<br />

la ragione. È uno <strong>dei</strong> casi in cui — mi si permetta il richiamo — la quantità<br />

si trasforma in qualità. Un numero troppo limitato di deputati non può dare<br />

autorità ad una disposizione legislativa. Occorre che vi sia il numero sufficiente,<br />

per poter dire: la <strong>Camera</strong> ha deliberato».<br />

(18) Vedi Atti Ass. Cost. Doc. II, n. 7.<br />

(1^) L'onorevole Mole continuò il suo intervento dicendo che se si volevano<br />

rispettare i tempi bisognava cercare di risolvere il problema concreto, non accettando<br />

«ogni cinque minuti modificazioni del regolamento». Infine concluse: «Il<br />

regolamento, che sorge dalla necessità di coesistenza delle maggioranze con le<br />

minoranze, è soprattutto il presidio e la..guarentigia <strong>dei</strong> diritti della minoranza ...<br />

queste proposte aggiuntive ... rappresentano la mutilazione di queste guarentigie,<br />

la limitazione della libertà del nostro mandato ... perché qui tutti e ciascuno<br />

rappresentiamo la sovranità del popolo, l'unità della nazione, e tutti, anche<br />

l'ignoto, abbiamo diritto di poter dire la nostra parola ».<br />

(20) Il disegno di legge prorogava all'8 settembre 1947 il termine, ma l'Assemblea<br />

costituente approvò a scrutinio segreto l'emendamento del demolaburista<br />

Gasparotto, che fissava il termine al 31 dicembre 1947.<br />

(21) L'Assemblea costituente, approvando un emendamento presentato dall'onorevole<br />

Perassi, repubblicano, accettato dalla Commissione e dal Governo,<br />

volle definire il provvedimento come legge costituzionale.<br />

(22) V. FALZONE-F. PALERMO-F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica<br />

italiana, Roma, 1969, p. 15.<br />

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