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e - Camera dei Deputati

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L'adozione di tale metodo era, probabilmente, suggerita sia dalle<br />

perplessità e cautele che la dottrina continuava a manifestare (anche<br />

dopo l'entrata in vigore della legge 100 del 1926) attorno alla figura<br />

della delegazione legislativa, reputata « eccezionale » in un ordinamento<br />

fondato sul principio della separazione <strong>dei</strong> poteri (^'^), sia dal persi­<br />

stere nella legislazione di formule abilitanti riferite all'autorizzazione,<br />

quantunque l'incongruità del ricorso a tale figura fosse perfettamente<br />

presente anche agli autori del tempo (^^).<br />

Tale impostazione complessiva, benché originata come s'è visto, da<br />

sostanziali incertezze interpretative, che sottintendono una diffidenza<br />

diffusa verso la fi2:ura della delega e verso l'utilizzazione di dati for-<br />

mali ad essa riferiti, è lungamente sopravvissuta in dottrina (^^) e sembra<br />

essere condivisa dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (^).<br />

Deve però aggiungersi che risulta oggi prevalente un altro filone<br />

dottrinale, formatosi sulla falsariga dell'affermazione di Esposito (^^<br />

sulla qualificazione « naturalmente legislativa » del testo unico, che «non<br />

costituisce mai una pura e semplice riunione di testi vigenti ma im­<br />

porta sempre la sostituzione di una nuova legge alle leggi preesistenti ».<br />

Lo svolgimento di questo principio, che può, in effetti, comportare<br />

l'abbandono della dicotomia tradizionale fra « legislativo », e « compila­<br />

tivo » ed è comune alla maggior parte degli scritti più recenti (^), non<br />

segna in realtà il completo superamento dell'impostazione tradizionale,<br />

perché non giunge (almeno esplicitamente) alla definizione di alcun<br />

criterio formale di qualificazione, in mancanza del quale non si esce dal<br />

sistema dell'indagine caso per caso, che, per tornare alla tipologia da<br />

noi proposta, determini, di volta in volta, l'assimilazione degli atti<br />

della categoria b) a quelli di una delle altre due.<br />

«<br />

In realtà, non si tratta tanto di superare o non superare classiche<br />

dicotomie » (che esisteranno fino a quando ci saranno atti denominati<br />

testi unici e certamente privi della forza di legge), quanto di verificare<br />

se è proponibile la distinzione fra « abilitato » e « non abilitato » e se<br />

essa può correre lungo un confine certo presidiato da un criterio gene­<br />

rale di qualificazione.<br />

b) 1 testi unici spontanei<br />

Prescindendo, evidentemente, dalle raccolte private di leggi, che<br />

chiunque può compilare, rientrano sotto questa denominazione i testi<br />

10<br />

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