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e - Camera dei Deputati

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parametro per la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti<br />

in base all'8^ comma dell'art. 96 bis, le disposizioni <strong>dei</strong> decreti-legge<br />

decaduti e da sanare, piuttosto che la sola disposizione di proroga<br />

<strong>dei</strong> termini dell'ultimo decreto della serie.<br />

5. Come si è detto, la Corte costituzionale ha risolto negativamente<br />

il dubbio se alla regolamentazione <strong>dei</strong> rapporti disciplinati dal decreto<br />

non convertito, debba necessariamente provvedersi contestualmente<br />

alla mancata conversione.<br />

Resta però — ed ha assunto particolare rilievo proprio nel caso<br />

all'esame — il problema più strettamente procedurale di come rac­<br />

cordare il procedimento per l'approvazione della legge, di oA al­<br />

l'art. 77 terzo comma Cost., con quello in corso per la conversione<br />

del decreto, qualora di fatto tale contestualità si verifichi. Lo spunto<br />

è offerto proprio dall'ipotesi — richiamata all'inizio — di diniego di<br />

conversione e contestuale regolamentazione <strong>dei</strong> rapporti giuridici sorti<br />

sulla base <strong>dei</strong> precedenti decreti decaduti, avanzata dal relatore nel<br />

corso dell'esame in sede referente presso la IX Commissione del<br />

d.d.l. di conversione del D.L. n. 71/87 in materia di «condono<br />

edilizio ». La proposta del relatore consisteva nella presentazione di<br />

un nuovo testo interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l.<br />

di conversione. Tale testo, che assumeva il nuovo titolo di « Diniego<br />

di conversione del D.L. n. 71/87 e regolamentazione <strong>dei</strong> rapporti<br />

giuridici sorti sulla base <strong>dei</strong> decreti-legge n. 76/86, n. 605/86, n.<br />

823/86 e n. 71/87 e correlate modificazioni alla L. n. 47/85 »,<br />

all'art. 1, negava la conversione del D.L. n. 71/87 e, nei successivi<br />

articoli da 2 a 13, riproduceva le disposizioni contenute nel testo<br />

dell'ultimo nonché <strong>dei</strong> tre precedenti decreti decaduti. Infine, con<br />

l'art. 14 recava la sanatoria degli atti e provvedimenti adottati e<br />

degli effetti giuridici prodotti sulla base <strong>dei</strong> decreti decaduti.<br />

La proposta avanzata dal relatore incontrava, tuttavia, — come<br />

si è già detto nella prima parte — l'opposizione di talune parti<br />

politiche, che la giudicavano un artificio per evitare l'applicazione<br />

della direttiva del Presidente della <strong>Camera</strong> in materia di ammissi­<br />

bilità degli emendamenti ai decreti-legge, nonché le critiche del<br />

deputato della Sinistra indipendente Bassanini che ravvisava nel pro­<br />

cedimento profili di incostituzionalità. L'ipotesi avanzata dal relatore<br />

era, tuttavia, confortata da almeno tre precedenti parlamentari, due<br />

<strong>dei</strong> quali avevano concluso il loro iter legislativo.<br />

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