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e - Camera dei Deputati

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tificato, e perciò normativa (addirittura a livello primario) così come<br />

lo è l'emanazione <strong>dei</strong> regolamenti o anche — almeno sul piano<br />

interno — la diramazione delle circolari (a livello secondario): senza<br />

che da ciò possa trarsi elemento di scandalo per le considerazioni<br />

ià dehneate nella tesi svolta in precedenza (ivi il richiamo alle<br />

leges datae dai consoli: decreti che coesistevano come norme di<br />

provenienza amministrativa eventualmente in forza della delega con­<br />

tenuta nella lex de imperio di conferimento <strong>dei</strong> poteri, con le normali<br />

leges rogafae). Il controllo pertiene per intero al Parlamento: con­<br />

trollo non immediato e necessariamente legislativo come per l'ipotesi<br />

<strong>dei</strong> decreti-legge, bensì « politico » e successivo, svolto nei modi già<br />

individuati nella tesi anzidetta (e sperimentati anche, sembra con<br />

successo, a proposito della cosiddetta circolare Falcucci a disciplina<br />

dell'insegnamento della religione nelle scuole e dell'utilizzo dello<br />

spazio didattico alternativo), una volta che esso abbia potuto rico­<br />

stituirsi — se disciolto — con la prima riunione delle Camere già<br />

determinata nel decreto presidenziale di convocazione <strong>dei</strong> comizi;<br />

mentre il « parere » delle commissioni, coadiuvando la funzione am­<br />

ministrativa anzidetta e partecipandone quindi della natura, potrà<br />

nel frattempo essere espresso anche da un Parlamento disciolto, in<br />

considerazione della sua limitata rilevanza (e quindi, senza nemmeno<br />

scomodare la teoria della prorogatio).<br />

Quanto alla situazione in atto concernente il decreto delegato<br />

di liberalizzazione valutaria, ove le considerazioni sopra esposte non<br />

fossero ritenute sufficienti a cagione del permanere di una valuta­<br />

zione, probabilmente consolidatasi (nell'ottica del nuovo indirizzo<br />

socio-giuridico che sembra si sia affermato alla fine dello scorso<br />

decennio), dell'esercizio <strong>dei</strong> poteri normativi del Governo come<br />

poteri esclusivamente di attuazione di un indirizzo poHtico concordato<br />

con il Parlamento (così che nemmeno una circolare potrebbe essere<br />

diramata da un ministro dimissionario: in specie se fosse di rilievo<br />

tale da cagionare discussioni politiche come nel caso della ricordata<br />

circolare Falcucci), si offrono sommessamente le seguenti ulteriori<br />

considerazioni:<br />

a) è imminente la scadenza del termine di esercizio della delega,<br />

con il conseguente decadere dell'autorizzazione legislativa fornita (atto<br />

che potrebbe apparire una voluta disapplicazione di leggi votate al<br />

terUiine di un iter quasi quadriennale dal Parlamento, e quindi<br />

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