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e - Camera dei Deputati

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parte di alcuni parlamentari, sia sul piano della legittimità costitu­<br />

zionale sia su quello più particolare della procedura parlamentare.<br />

Per quanto riguarda le perplessità in ordine ai problemi di costitu­<br />

zionalità esse sono state espresse chiaramente dall'on. Rodotà nello<br />

svolgimento della discussione in Assemblea del d.di. di conversione<br />

del D.L. 160/69 richiamato in precedenza. Secondo il parere di<br />

Rodotà, nel momento in cui la <strong>Camera</strong> nega la conversione di un<br />

decreto-legge, chiude con questo stesso atto il procedimento di con­<br />

versione; non si potrebbe, quindi, innestare su tale procedimento<br />

ormai concluso, con un'iniziativa legislativa — a suo giudizio —<br />

anomala, il nuovo procedimento volto a disciplinare i rapporti giuri­<br />

dici insorti sulla base del D.L. che si respinge, così come previsto<br />

dall'ultimo periodo dell'art. 77 Cost. Tale nuovo procedimento<br />

legislativo sarebbe privo di quel momento di partenza fondamentale<br />

dal punto di vista politico-costituzionale che è costituito dall'iniziativa<br />

legislativa. Analoghe contestazioni, in ordine alla carenza di iniziativa<br />

legislativa, sollevava anche, nel corso della medesima seduta, Ton.<br />

Valensise, presentatore di una pregiudiziale di costituzionalità, il quale<br />

sosteneva che titolare indiscusso dell'iniziativa legislativa del d.d.l.<br />

di conversione del decreto è il Governo, mentre la regolamentazione<br />

<strong>dei</strong> rapporti giuridici ex art. 77 Cost. richiederebbe la presentazione<br />

di una nuova proposta di legge di iniziativa parlamentare.<br />

Indubbiamente le argomentazioni che si possono portare contro<br />

l'innesto di un procedim.ento legislativo sull'altro appaiono di notevole<br />

peso, soprattutto alla luce degli effetti che il diniego di conversione<br />

anche di una sola delle Camere provoca sulla sorte del procedimento<br />

legislativo in corso e sulla conseguente decadenza dello stesso de­<br />

creto-legge.<br />

La prassi piia recente, con la pubblicazione nella Gazzetta uff letale<br />

<strong>dei</strong> comunicati relativi agli esiti di votazioni negative sulla sussi­<br />

stenza <strong>dei</strong> presupposti costituzionali, su pregiudiziali di costituziona­<br />

lità o sull'articolo unico del d.d.l. di conversione, sembra confer­<br />

mare che qualsiasi manifestazione di volontà, purché univoca e<br />

definitiva, dell'una o dell'altra <strong>Camera</strong> equivalente a un diniego di<br />

conversione provoca effetti esterni, comportando (secondo la tesi<br />

che sembra preferibile) l'immediata decadenza del decreto, oltre alla<br />

interruzione del procedimento legislativo in corso. Nel caso ipotiz­<br />

zato, invece, il diniego di conversione di una sola delle Camere<br />

(esplicito o implicito, come potrebbe essere attraverso la pura e<br />

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