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e - Camera dei Deputati

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Allegato<br />

1. Tipologìa delle fonti scritte {«promulgate») nelVordinamento<br />

Il riferimento alla « promulgazione » nella sua accezione storica<br />

comporta una valutazione unitaria del fatto normativo, solo formal­<br />

mente differenziato in tale ambito rispetto al livello della fonte, e al<br />

di fuori di esso quanto alla sua natura (di diritto scritto ovvero usua­<br />

ria o consuetudinaria). Nella prima ipotesi {ius scriptum)^ la promul­<br />

gazione se ne rivela momento essenziale, giusta l'attribuzione ai poteri<br />

a ciò preposti ai diversi livelli dell'ordinamento (costituzionale e quin­<br />

di anche di governo, centrale o periferico; regionale; degli enti terri­<br />

toriali; degli stessi enti morali in conformità agli statuti propri e li-<br />

limitatamente alla loro sfera di efficacia).<br />

A tale unificazione concettuale si è pervenuti con una sostanziale<br />

semplificazione rispetto alle classificazioni tradizionali della scienza co­<br />

stituzionale in Italia nel primo ventennio repubblicano. Ne consegue<br />

una parificazione sostan_ziale delle due fonti (legge e regolamento), aUe<br />

quali entrambi deve riconoscersi quella forza innovativa sul piano nor­<br />

mativo (ed. forza di legge) in una accezione che si è constatata storica­<br />

mente antichissima, rispecchiata oggi in tutti i moderni ordinamenti<br />

come già nella gran parte di quelli arcaici: nei quali mai si è dimen­<br />

ticata la unità sostanziale delle fonti di diritto scritto, rispettosa della<br />

sacralità dell'investitura popolare — attraverso una specifica lex de<br />

imperio — prima <strong>dei</strong> sacerdoti e, in seguito, <strong>dei</strong> magistrati (laici) pre­<br />

posti al governo della cosa pubblica (e perciò dotati di poteri di rego­<br />

lamentazione nella sfera di attribuzione propria), e della successiva,<br />

progressiva limitazione della potestà regolamentare anzidetta ogni qual­<br />

volta l'assemblea popolare si sentiva direttamente investita dagli inte­<br />

ressi sottesi alla materia oggetto di regolamentazione, pretendendo<br />

conseguentemente di riportarla alla sua sovrana potestà legislativa.<br />

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