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e - Camera dei Deputati

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questione di fiducia, che richiede una preventiva delibera del Con­<br />

siglio <strong>dei</strong> ministri.<br />

Occorre anche tener conto che la posizione della questione di fi­<br />

ducia comporta spesso problemi di natura politica che non vanno<br />

sottovalutati, anzitutto perché la sua frequente utilizzazione denota<br />

il più delle volte non la forza ma la debolezza, o per lo meno la<br />

scarsa affidabilità, della maggioranza di Governo. Qualche dubbio,<br />

inoltre, si nutre sull'opportunità che la questione di fiducia sia posta<br />

in casi (come quello da cui ha tratto spunto la modifica regolamen­<br />

tare alla <strong>Camera</strong>, nonché la decisione presidenziale al Senato) in cui<br />

la revoca individuale della fiducia venga richiesta non già per atti<br />

del ministro afferenti al suo ufficio, ma per comportamenti dallo<br />

stesso posti in essere prima di assurgere alla responsabilità mini­<br />

steriale nel Governo in carica e che sarebbero tali da gettare un'om­<br />

bra sulla sua figura morale (su questo aspetto si rinvia alle consi­<br />

derazioni finali).<br />

Ma riprendiamo l'esame <strong>dei</strong> precedenti citati, che, pur non essen­<br />

do numerosi, offrono spunti per alcune considerazioni. Se il primo<br />

(l'ordine del giorno Covelli) in realtà sembra assimilabile ad una<br />

mozione di censura o di riprovazione ad un ministro, ed appare<br />

abbastanza atipico anche per lo strumento usato (un ordine del gior­<br />

no, che è strettamente correlato ad un progetto di legge in discussio­<br />

ne), c'è un tratto che accomuna tutti gli altri casi e gli strumenti di<br />

volta in volta utilizzati: mai, tecnicamente, si usa nei confronti del<br />

ministro chiamato in causa la formula tipica della mozione di sfidu­<br />

cia, e cioè « la <strong>Camera</strong> esprime la sfiducia al ministro ».<br />

Si può obiettare che i proponenti probabilmente si rendevano<br />

conto che un documento così formulato avrebbe potuto dar luogo<br />

a problemi, non essendo risolto il dubbio circa l'ammissibilità o<br />

meno di una vera e propria richiesta di dimissioni che coinvolgesse<br />

non l'intero Governo, ma uno solo <strong>dei</strong> suoi membri.<br />

La Costituzione, all'articolo 95, secondo comma, prevede infatti<br />

che « i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Con­<br />

siglio <strong>dei</strong> ministri, e individualmente degli atti <strong>dei</strong> loro dicasteri»,<br />

stabilendo quindi che i princìpi della solidarietà ministeriale e della<br />

responsabilità individuale delimitano l'unità politica del Governo;<br />

tuttavia, mentre la responsabilità collegiale può essere fatta valere,<br />

ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, con un voto di sfiducia<br />

del Parlamento, che comporta l'obbligo per tutti i membri del Go-<br />

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