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e - Camera dei Deputati

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— la relativa qualificazione deve effettuarsi in base all'esame della disposizione<br />

suUa quale il testo unico è stato emanato, cioè valutare se essa « contiene una<br />

delega legislativa, nel qual caso il Governo riceve facoltà di integrare, modificare,<br />

coordinare le norme vigenti... (ovvero se)... conferisce una semplice autorizzazione<br />

alla formazione del testo unico»;<br />

«la formula 'coordinamento e pubblicazione <strong>dei</strong> testi unici'..., senza alcun<br />

accenno al potere di modificare e integrare le norme vigenti, non esprime la<br />

volontà di conferire una delega legislativa».<br />

La Q)rte, inoltre, non risolve, non ritenendola rilevante per il caso di specie,<br />

la questione di « quale sia la categoria di atti amministrativi alla quale il testo<br />

unico di mera compilazione appartenga », né l'altra concernente « la portata della<br />

norma legislativa che autorizza la formazione di un testo unico di tale natura »,<br />

né, tantomeno, il quesito se « il Governo potrebbe emanare un testo unico dello<br />

stesso tipo in virtù di poteri propri senza l'autorizzazione del Parlamento ». Con<br />

la successiva sentenza n. 24 del 1961 (GU n. 124 del 20 maggio 1961), la Corte<br />

sembra abbracciare un'opinione, in parte, diversa, poiché, paragonando due dispo­<br />

sizioni abilitanti, di cui la prima contenente un riferimento espresso all'emana­<br />

zione di atti aventi forze di legge e l'esplicita determinazione <strong>dei</strong> principi diret­<br />

tivi, la seconda « senz'altra direttiva di quella, ivi formulata, di apportare alle<br />

norme stesse le modificazioni richieste dal coordinamento con le preesistenti dispo­<br />

sizioni in materia», afferma; «...la minore estensione del potere attribuito con<br />

quest'ultima non è sufficiente ad alterare la natura dell'atto; ciò non solo sotto<br />

l'aspetto formale, dato che per l'emanazione del testo unico viene prescritto lo<br />

stesso procedimento formativo richiesto per gli altri atti delegati, ma anche sotto<br />

quello sostanziale, risultando palese l'intento del legislatore di conferire al testo<br />

coordinato valore non già solo informativo, bensì novativo della fonte delle norme<br />

in esso inserite ».<br />

In altra sentenza (la n. 32 del 1962 in GU n. 99 del 14 aprile 1962), la<br />

Corte reputa elementi sufficienti a fare ritenere la natura legislativa del testo<br />

unico l'emanazione nella forma <strong>dei</strong> decreti legislativi ed una formula abihtante<br />

del seguente tenore: «... apportando alle disposizioni stesse le modificazioni neces­<br />

sarie per il loro coordinamento e la loro migHore formulazione ». Un'ulteriore<br />

sentenza (la n. 51 del 1964, GU 157 del 21 giugno del 1964) si muove sulla<br />

linea della sentenza n. 54 del 1957.<br />

A prescindere dalla non condivisibilità metodologica dell'indagine caso per caso,<br />

i criteri deducibili dalle menzionate sentenze della Corte non sembrano del tutto<br />

soddisfacenti. Infatti il dato formale dell'emanazione nelle forme <strong>dei</strong> decreti legislativi<br />

(decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 87, V comma<br />

della Costituzione e richiamo alla norma abilitante nelle premesse) non prova<br />

molto, perché i primi due elementi sono comuni persino ai testi unici spontanei<br />

ed il terzo a tutti i testi unici autorizzati; inoltre l'espressa menzione delle modifiche<br />

ed integrazioni in aggiunta alle nozioni di 'coordinamento' e di 'testo unico' è<br />

da ritenersi, per le ragioni individuate nel testo, del tutto pleonastica, come pure,<br />

per le stesse ragioni, l'espressa attribuzione della forza di legge da parte dell'atto<br />

delegante.<br />

C^^) Relativamente all'espressione « principi e criteri direttivi » è noto che la<br />

dottrina prevalente la ritiene un'endiadi (cfr. PALADIN, « Decreto legislativo », in<br />

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