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e - Camera dei Deputati

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legge stessa. Il nucleo del provvedimento, sotto l'aspetto — che in<br />

questa sede interessa — della sanatoria edilizia, prevedeva, da un<br />

lato, la non perseguibilità, sul piano amministrativo, degli abusi com­<br />

messi prima della cosiddetta « legge-ponte » del 1967, e, dall'altro,<br />

la sanabilità, dietro corresponsione di un'oblazione, degli abusi com­<br />

messi nel periodo compreso tra la « legge-ponte » e la legge « Buca-<br />

lossi » e la non sanabilità, in ogni caso, delle opere eseguite in viola­<br />

zione di particolari interessi pubblici ambientali, paesaggistici, archeo­<br />

logici. L'impostazione del d.d.l. fu riconosciuta valida dal Senato che<br />

lo approvò con modifiche di non rilevante portata, ma lo scioglimento<br />

anticipato della legislatura impedì la conclusione delViter. Tuttavia,<br />

l'esigenza di assicurare un gettito all'erario indusse il Governo a ri­<br />

prendere il tema con l'inserimento di una disposizione specifica in due<br />

successivi decreti-legge, recanti misure urgenti in materia fiscale: di<br />

essi, il primo, D.L. 486/82 il cui art. 6 riguardava il cosiddetto fe­<br />

nomeno del « miniabusivismo », decadde per decorrenza <strong>dei</strong> termini,<br />

il secondo, D.L. 688/82 fu convertito in legge con la soppressione<br />

dell'art. 9 che riguardava il condono.<br />

Passando alla IX legislatura, l'iniziativa governativa si esercitò<br />

dapprima con l'adozione del decreto-legge n. 529/83, con il quale<br />

si prevedeva una sanatoria automatica e generalizzata condizionata al<br />

pagamento di un'oblazione in percentuale del contributo di conces­<br />

sione. L'opportunità del ricorso allo strumento di decretazione d'ur­<br />

genza, motivata dal Governo con la necessità di fissare un periodo<br />

certo e con decorrenza immediata per la presentazione delle domande<br />

di sanatoria, al fine di evitare un possibile sviluppo dell'abusivismo<br />

edilizio nelle more dell'approvazione del provvedimento, non fu tut­<br />

tavia riconosciuta dalla <strong>Camera</strong> che lo respinse in sede d'esame, ex<br />

art. 96 bis.<br />

Il Governo, allora, ripropose il problema al Parlamento, con la<br />

presentazione alla <strong>Camera</strong>, il 12-114983, del disegno di legge n. 833,<br />

il cui iter lungo e complesso si sarebbe finalmente concluso dopo 15<br />

mesi con l'approvazione della L. 47/85.<br />

Il contenuto del d.d.l. era più ampio rispetto al precedente decreto-<br />

legge, in quanto non si limitava a prevedere la sanatoria delle opere<br />

costruite abusivamente fino al 1-10-1983, ma riprendeva la disciplina<br />

urbanistica in materia di recupero degli insediamenti abusivi e di po­<br />

tenziamento del sistema sanzionatorio, che costituiva il nocciolo del<br />

d.d.l. 959 del giugno 1980(2).<br />

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