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e - Camera dei Deputati

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di leeee di ratifica ed esecuzione, allorché<br />

emendamenti<br />

direttamente sul dispositivo essenziale e vincolato ai sensi del diritto<br />

internazionale. È il caso, per formulare un esempio facilmente com­<br />

prensibile, della eventuale norma di copertura finanziaria che (a meno<br />

che sia stata pattuita nel testo stesso del trattato, ad esempio con<br />

una compensazione di crediti tra Stati) può essere mutata nelle<br />

indicazioni di copertura. Recentemente, poi, l'ammissibilità di emen­<br />

damenti è stata riconosciuta dalla Presidenza della <strong>Camera</strong> in due<br />

casi che presentano particolare interesse. Nel primo (seduta del 23<br />

maggio 1985) sono stati ammessi emendamenti al disegno di legge<br />

n. 839 « Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro<br />

la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 17 dicembre<br />

1979 ». Il Presidente di turno ebbe a comunicare all'Assemblea che<br />

tali emendamenti « non modificano né il dispositivo dell'autorizza­<br />

zione alla ratifica né la clausola di esecutorietà, riferendosi invece a<br />

modalità di applicazione nell'ordinamento interno, negli ambiti di<br />

discrezionalità stabiliti negli articoli 2 e 5 dell'accordo ».<br />

Non molto diversa la motivazione addotta dalla Presidenza nel­<br />

l'episodio successivo, verificatosi il 30 maggio 1985 nel corso della<br />

discussione sui disegni di legge n. 1113 «Ratifica ed esecuzione della<br />

Convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo<br />

il 27 gennaio 1977» e n. 1112 «Ratifica ed esecuzione dell'accordo<br />

relativo all'applicazione della Convenzione europea per la repressione<br />

del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità europee, firmato<br />

a Dublino il 4 dicembre 1979 ». In questo caso, le convenzioni in<br />

esame prevedono nel loro testo la possibilità del deposito di riserve<br />

da parte degli Stati contraenti e, secondo la precisazione del Presidente<br />

di turno, gli emendamenti « incidono su materia per la quale è prevista<br />

negli accordi la possibilità di una riserva da parte degli Stati con­<br />

traenti, riserva di cui il Governo italiano si è già avvalso. Tali<br />

emendamenti, in sostanza, prevedono una disciplina particolare nei<br />

Hmiti consentiti dalla riserva che viene in tal modo ' legificata ' e<br />

sottratta all'esclusiva disponibilità dell'esecutivo ».<br />

Si è trattato di precedenti interessanti e che senza dubbio saranno<br />

oggetto di discussione. Quello che qui interessa sottolineare è che:<br />

a) la non emendabilità <strong>dei</strong> disegni di legge di ratifica ed esecuzione<br />

non è assoluta, ma ristretta al dispositivo essenziale; b) anche in tale<br />

dispositivo, ed in particolare nell'ordine di esecuzione, sono ammis-<br />

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