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e - Camera dei Deputati

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situazioni di fatto diverse dal dettato costituzionale. In uno Stato<br />

di diritto, la mancata « procedimentalizzazione » di princìpi che pure<br />

godono di un vasto consenso ne allontana la realizzazione, poiché il<br />

funzionamento delle istituzioni in generale e del Parlamento in parti­<br />

colare è fatto di procedure. Se allo sforzo di stabilire contenuti<br />

normativi inediti, o di creare istituzioni e nuovi rapporti tra gruppi<br />

sociali, si deve unire pure quello di « inventare » le relative procedure,<br />

la tentazione della paralisi sarà tanto più accentuata. Ciò sottolinea<br />

l'importanza dello sforzo compiuto tra il 1984 e il 1985 per gettare le<br />

basi di un nuovo ordinamento delle realtà religiose nel nostro Paese.<br />

2 - Le ratifiche <strong>dei</strong> trattati<br />

Del resto, il problema della emendabilità <strong>dei</strong> disegni di legge com­<br />

posti di un solo articolo o comunque che « incorporano » un testo<br />

definito in sede extraparlamentare non è pacifico. Se per i disegni di<br />

approvazione degli Statuti regionali la prassi si è orientata nel senso<br />

della assoluta inemendabilità « formale », ben diversa è la conclusione<br />

da trarre per altri provvedimenti.<br />

L'emendabilità di disegni di legge di conversione di decreti-legge,<br />

discussa al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, si è<br />

poi affermata incontrastata.Tant'è vero che la riforma regolamentare<br />

del 1981, alla <strong>Camera</strong>, è intervenuta sul tema: non certo per vietare<br />

la presentazione di emendamenti a tali disegni di legge, ma soltanto<br />

(art. 96-bis, ultimo comma) per dichiarare inammissibili quelli non<br />

attinenti alla materia del decreto-legge. Il che conferma, a contrario,<br />

la piena ammissibilità degli emendamenti su tale materia. Nella mede­<br />

sima riforma (art. 85, sesto comma) veniva altresì parzialmente rimossa<br />

la fictio iuris secondo cui emendamenti, subemendamenti e articoli<br />

aggiuntivi erano riferiti all'articolo unico del disegno di legge di<br />

conversione. Per cui oggi, a parte qualche vantaggio procedurale nel<br />

caso di apposizione della fiducia sull'articolo unico, si può dire che il<br />

« trattamento » procedurale <strong>dei</strong> disegni di legge di conversione è<br />

largamente equivalente a quello <strong>dei</strong> comuni progetti di legge, nono­<br />

stante la particolare formulazione.<br />

Assai più controversa è la questione per quanto riguarda le leggi<br />

di ratifica ed esecuzione di trattati internazionali. In linea di massima<br />

i relativi disegni di legge sono da considerare senz'altro inemendabili:<br />

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