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e - Camera dei Deputati

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si formano liberamente e si determinano nell'Assemblea e nei suoi organi<br />

ma è indispensabile perché le funzioni dell'istituzione possano corret­<br />

tamente attuarsi. In conclusione, il rapporto fiduciario tra organo<br />

politico ed Amministrazione non è venuto meno, anzi si è rafforzato,<br />

proprio perché esso è stato inquadrato in un ordinamento ben preciso,<br />

con reciproche garanzie per entrambe le parti » (^).<br />

Se il riferimento ordinamentale è di somma rilevanza nel complesso<br />

ambito della produzione legislativa — e, più in generale, nell'esercizio<br />

<strong>dei</strong> poteri propri del Parlamento —, esso riveste altresì una indubbia<br />

valenza anche nel campo della amministrazione, in senso stretto, delle<br />

due Camere, ove la coniugazione in rapporto fiduciario tra organo<br />

politico e burocrazia trova giornalmente non sempre agevole terreno di<br />

applicazione.<br />

D'altra parte è stato più volte osservato come la gestione ammini­<br />

strativa del Parlamento — non soltanto nel nostro sistema costituzio­<br />

nale (^) —, caratterizzata com'è dalla autonomia finanziaria, segni una<br />

dimensione di grande delicatezza in rapporto alla stessa indipendente<br />

capacità delle Camere di svolgere le proprie funzioni istituzionali (^).<br />

Ben si comprende, allora, come la definizione, sotto tutti gli aspetti,<br />

del quadro-ordinamento, il puntuale riferimento ad esso, l'attuazione,<br />

al suo interno, <strong>dei</strong> meccanismi decisionali con l'individuazione precisa<br />

di soggetti e procedure, costituisca per l'Amministrazione della <strong>Camera</strong><br />

un banco di prova, non sempre facile, del rapporto tra politico e fun­<br />

zionario, evidenziandosi inevitabilmente, con l'osservazione delle espe­<br />

rienze maturate, punti di congruenza, sfasature, necessità di adegua­<br />

menti normativi, soprattutto in considerazione del rapido evolversi<br />

della situazione sociale (la « città parlamentare ») di riferimento.<br />

E' appena il caso di rammentare come la richiamata autonomia<br />

gestionale-finanziaria <strong>dei</strong> due rami del Parlamento, così come degli<br />

altri organi costituzionali, imponga all'Amministrazione della <strong>Camera</strong><br />

fonti normative, organizzazione strutturale e funzionale nonché capacità<br />

di autocontrollo a « livello di sovranità »: che non sopporta, pertanto,<br />

qualsivoglia riscontro esterno (sia pure quello esercitato dalla Corte<br />

<strong>dei</strong> conti) « giacché comprometterebbe il libero esercizio delle funzioni<br />

politico-legislative attribuite » {^).<br />

Per questo — ed è aspetto non trascurabile nella lettura del dato<br />

di coniugazione con l'organo politico, protetto dalle prerogative par­<br />

lamentari ex art. 68 Cost. — l'esenzione per antica prassi (risalente<br />

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