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e - Camera dei Deputati

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imase così formulato: « La Repubblica riconosce i diritti della fa­<br />

miglia come società naturale, fondata sul matrimonio »), quanto per<br />

il precedente introdotto nella prassi, che aprì la via ad un uso sempre<br />

più frequente dello scrutinio segreto nel corso <strong>dei</strong> lavori parla­<br />

mentari.<br />

È opportuno ricordare che in Italia il voto segreto in Parlamento<br />

ha avuto legittimità costituzionale dallo Statuto Albertino del 1848,<br />

che lo ha reso obbligatorio nella votazione finale <strong>dei</strong> progetti di<br />

legge. Recitava l'articolo 63 dello Statuto: « Le votazioni si fanno<br />

per alzata e seduta, per divisione e per scrutinio segreto. Quest'ulti­<br />

mo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di<br />

una legge, e per ciò che concerne al personale ».<br />

Non c'è dubbio che nel sancire l'obbligo dello scrutinio segreto<br />

in alcune importanti votazioni, come quella finale di un progetto<br />

di legge, lo Statuto Albertino, distinguendosi in ciò dalla maggior<br />

parte delle Costituzioni europee (^), abbia voluto proteggere e ga­<br />

rantire la libertà e l'autonomia <strong>dei</strong> parlamentari di fronte ad even­<br />

tuali controlli e coartazioni del Re o del Governo (^).<br />

La <strong>Camera</strong> subalpina recepì la norma statutaria all'articolo 29 C*)<br />

del proprio Regolamento del 1848 ed il Senato fece altrettanto al­<br />

l'articolo 28, e da allora tale disposizione è rimasta sempre in vigore<br />

alla <strong>Camera</strong>, malgrado le modifiche regolamentari introdotte nel corso<br />

degli anni. L'eccezione fu rappresentata dal fascismo che, per altro,<br />

colse la « pericolosità » potenziale del voto segreto nella seduta del<br />

9 novembre 1926, in occasione dell'inserimento all'ordine del giorno<br />

della mozione tendente a dichiarare decaduti dal mandato parlamen­<br />

tare i deputati « aventiniani ».<br />

Sull'inserimento all'ordine del giorno della mozione si votò infatti<br />

a scrutinio segreto, come prescritto dal Regolamento, e si ebbero dieci<br />

voti contrari. Nella successiva votazione palese, la mozione fu ap­<br />

provata alla unanimità e ciò indusse taluni deputati a chiedere dove<br />

fossero finiti i dieci che avevano votato contro (^). È da precisare<br />

che aUe votazioni parteciparono, assenti ovviamente gli « aventinia­<br />

ni », i deputati eletti nel « listone » del 1924, alcuni <strong>dei</strong> quali forse<br />

nel loro animo non condividevano gli sbrigativi metodi del fascismo.<br />

Comunque lo stesso fascismo pervenne tardi, solo nel 1939 (^), ad<br />

abolire il voto segreto. La legge 19 gennaio 1939, n. 129, istitutiva<br />

della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> fasci e delle corporazioni, stabilì all'articolo 15,<br />

ultimo comma, modificando radicalmente lo Statuto Albertino, che<br />

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