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e - Camera dei Deputati

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(2^) La materia della pubblicazione è oggi disciplinata dalla legge 11 dicembre<br />

1984, n. 839 « Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica<br />

italiana e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ».<br />

Poiché, tuttavia, le osservazioni formulate nel testo sono, ovviamente, riferite<br />

alla disciplina precedente, occorre tenere conto anche di quest'ultima ed, in particolare,<br />

del RD 7 giugno 1923, n. 1252, « Passaggio della Gazzetta ufficiale del Regno<br />

dalla competenza del Ministero dell'interno a quella del Ministero della giustizia<br />

e degli affari del culto e norme per la compilazione e la pubblicazione di<br />

essa», e del RD 24 settembre 1931, n. 1256 «Approvazione del testo unico delle<br />

disposizioni legislative riguardante la promulgazione e la pubblicazione delle leggi<br />

e <strong>dei</strong> regi decreti ».<br />

Relativamente all'inserzione nella Raccolta ufficiale, la disciplina precedente (art.<br />

7, I comma, n. 2 del RD 1256/1931) la riservava, fonti primarie a parte, ai decreti<br />

« necessari per l'esecuzione delle leggi, o la cui integrale conoscenza interessa<br />

la generalità <strong>dei</strong> cittadini» e la disciplina attuale (art. 1, I comma, lett. d)<br />

della legge 839/1984) la prevede — sempre fonti primarie a parte — per gli<br />

« altri decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio <strong>dei</strong><br />

ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli atti di Comitati di ministri che<br />

siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge ».<br />

Analogamente, per quel che riguarda la pubblicazione in Gazzetta ufficiale la<br />

precedente normativa (art. 3, I comma RD 1252/1923) la disponeva, oltre che per<br />

le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, « su richiesta del ministro proponente,<br />

d'accordo col Ministro guardasigilli, (per) gli altri decreti reali o ministeriali<br />

di carattere speciale, nonché (per) tutte le normali e le circolari esplicative<br />

<strong>dei</strong> provvedimenti legislativi, eccetto quelli di carattere riservato » e per le<br />

disposizioni emanate dalle Presidenze delle Camere, dalla Presidenza del Consiglio<br />

<strong>dei</strong> ministri e dal Ministero della Real Casa; la disciplina attuale (art. 3,<br />

I comma della legge 839/1984), a parte gli atti da inserirsi in Raccolta ufficiale,<br />

ordinamento)<br />

per « gì<br />

poch<br />

dispo<br />

;ponda<br />

spontanei<br />

(^•*) La Corte costituzionale che, fino al 1969, aveva sempre negato la forza di<br />

legge e quindi la sottoponibilità al sindacato di costituzionalità di tali atti — conformemente<br />

ai principi posti con la sentenza n. 54 del 1957 (GU n. 104 del<br />

20 aprile 1957, sulla quale, piìi diffusamente si veda la successiva nota 41) —<br />

con sentenza n. 46 del 1969 (GU n. 85 del 2 aprile 1969) perveniva alla dichiarazione<br />

di illegittimità costituzionale di una disposizione contenuta in un testo<br />

unico spontaneo, usando l'accorgimento di collegarla, mediante un richiamo in<br />

parentesi, riportato anche nel dispositivo, alla disposizione sottostante riconosciuta<br />

in possesso della forza di legge. Successivamente, sottoponendosi a sindacato di<br />

costituzionalità un altro testo unico spontaneo (il DPR 20 marzo 1967, n. 223,<br />

suUa disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali),<br />

la sentenza n. 43 del 1970 (GU n. 76 del 23 marzo 1970) operava il richiamo<br />

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