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e - Camera dei Deputati

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di perquisizione non v'è bisogno allorché l'autorità inquirente sappia<br />

il luogo in cui la cosa che intende sequestrare si trova: in tal caso<br />

provvedere direttamente al sequestro » {^^),<br />

Seguendo tale criterio, si giunge infatti alla conclusione che non vi<br />

potrebbe essere stata violazione delle prerogative parlamentari fino a<br />

che la cassetta di sicurezza o l'armadio contenente lo schedario non<br />

fossero stati aperti e non si fosse proceduto ad ispezionarne il conte­<br />

nuto. Tuttavia, lo stesso tribunale di Torino, nell'ordinanza citata, non<br />

accoglie tale impostazione, non potendo negare che il sequestro ha na­<br />

tura prodromica ad una successiva attività di ispezione-perquisizione.<br />

Né del resto vale sostenere {sub e), che l'articolo 68 della Costituzio­<br />

ne ha natura eccezionale in rapporto ai princìpi di uguaglianza ed agli<br />

altri princìpi che regolano i rapporti civili, e che quindi la sua inter­<br />

pretazione non può essere estensibile in via analogica. Non sembra<br />

possibile infatti trascendere del tutto dalla ratio legis, che si individua<br />

nella volontà del Costituente di evitare che i membri del Parlamento<br />

possano subire — senza autorizzazione della <strong>Camera</strong> cui appartengono —<br />

misure di carattere coercitivo dirette, oltreché alla persona, anche ai<br />

beni ricompresi nella sfera della loro disponibilità. Diversamente, ap­<br />

parirebbe contraddittorio l'intero sistema di garanzie parlamentari.<br />

Si obietta a questo punto {sub d), che nelle vicende processuali prese<br />

in esame non sarebbero state adottate misure di carattere coercitivo,<br />

laddove — come avvenne per il sequestro dello schedario dell'onorevole<br />

Colucci — il relativo provvedimento fu subordinato alla previa richiesta<br />

di esibizione e non venne eseguito di fronte al rifiuto del parlamentare.<br />

Ma anche questa argomentazione non regge, sol che si operi una<br />

correlazione con la prima parte del secondo comma dell'articolo 68<br />

della Costituzione (divieto di sottoposizione a procedimento penale)<br />

ed, in particolare con l'articolo 15 c.p.p. (obbligo di richiedere l'auto­<br />

rizzazione prima dell'emissione —• e non quindi dell'esecuzione — di<br />

alcun mandato).<br />

La finalità complessiva della norma costituzionale prescrive infatti la<br />

richiesta dell'autorizzazione a procedere prima dell'adozione di qualsiasi<br />

provvedimento che possa limitare la libertà <strong>dei</strong> membri del Parlamento,<br />

creando un nocumento all'esercizio delle loro funzioni. Del resto la<br />

tesi qui criticata risulta insostenibile anche sotto un altro aspetto, do­<br />

vendosi escludere che il singolo parlamentare abbia la disponibilità del­<br />

l'immunità riconosciutagli, che in realtà si dirige nei confronti delle<br />

Camere nel loro complesso, cosicché soltanto le rispettive Assemblee<br />

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