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e - Camera dei Deputati

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allo Statuto Albertino) dal giudizio di conto degli agenti contabili<br />

degli organi costituzionali è un dato emblematico della peculiare<br />

configurazione della burocrazia parlamentare nel campo amministrativo-<br />

finanziario, consacrato del resto dalla giurisprudenza costituzionale (^).<br />

Resta da dire che la conformazione dell'ordinamento interno della<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati (nonché del Senato della Repubblica) trova nelle<br />

norme regolamentari struttura formale portante, così come elemento<br />

essenziale di garanzia in ordine alla affermazione — nei princìpi, nelle<br />

procedure e nei fatti — della autonomia dell'istituto. Occorre, quindi,<br />

porre ogni necessaria attenzione alla individuazione completa delle<br />

fonti normative interne, non sempre riconducibili alla mera codificazione<br />

testuale (^).<br />

Non è questa la sede per entrare nel merito delle diverse posizioni<br />

dottrinali in materia C), ma è certo che l'art. 64, primo comma della<br />

Costituzione tratteggia un genus regolamentare del tutto atipico nel<br />

complesso normativo dell'ordinamento giuridico italiano (^): una sorta<br />

di lex fundamentalis delle Camere (^), sottolineandosi così la omogenei­<br />

tà <strong>dei</strong> regolamenti parlamentari — segnatamente quelli di natura inte­<br />

grativa o estrattiva rispetto alla norma costituzionale (^^) — con le<br />

norme della legge ordinaria (per conseguenza la non supremazia di queste<br />

ultime sul piano delle fonti) e più in generale la « riserva » costituzio­<br />

nale prevista per quel complesso tecnico-organizzativo di strutture ed<br />

attività necessarie all'espletamento della funzione parlamentare.<br />

Può dunque assumersi come postulato — pressoché unanimemente<br />

condiviso dalla dottrina (^^) — il riconoscimento della peculiare natura<br />

delle norme <strong>dei</strong> regolamenti parlamentari: « peculiarità e dimensione<br />

(sentenza n. 78 del 1984), che ne impedisce — sottolinea la recentissima<br />

sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 6 maggio 1985 — la sinda­<br />

cabilità, se non si vuole negare che la riserva costituzionale di compe­<br />

tenza regolamentare rientra fra le guartentigie disposte dalla Costitu­<br />

zione per assicurare l'indipendenza dell'organo sovrano da ogni potere ».<br />

Meriterebbe invece maggiore approfondimento la questione, più par­<br />

ticolare, della configurazione giuridica <strong>dei</strong> cosiddetti regolamenti « mino­<br />

ri » o « speciali », segnatamente quelli adottati con delibera dell'Ufficio<br />

di Presidenza.<br />

Se è vero che la diversità dell'organo deliberante comporta una<br />

indubbia differenziazione tra le categorie regolamentari — cosicché la<br />

rilevanza formale, oltre che politica, del Regolamento generale e degli<br />

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