19.06.2013 Views

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

a) da un lato, la realizzazione di un'opera di codificazione per<br />

materia che consenta di raccogliere in gruppi normativi « chiusi » la<br />

disciplina di un certo settore. Questa opera dovrebbe realizzarsi in una<br />

prima fase tramite ampie deleghe al Governo (ex art. 76 Cost.) con<br />

facoltà di modificare od integrare il tessuto normativo di ogni singolo<br />

settore e di abrogare le disposizioni non compatibili con la regolamen­<br />

tazione organica che si andrebbe a definire C).<br />

Si perverrebbe, in un secondo momento, ad una sistemazione defi­<br />

nitiva con la redazione di testi unici a carattere compilativo e di coor­<br />

dinamento in modo da racchiudere in corpi normativi organici la (resi­<br />

dua) legislazione primaria;<br />

b) dall'altro lato — e contestualmente — l'individuazione per i<br />

medesimi settori o anche per altri, degli aspetti che possono essere<br />

disciplinati con provvedimenti non legislativi. Ovviamente questa se­<br />

conda operazione deve essere temporalmente sincronizzata alla prima e<br />

prevedere quindi l'entrata in vigore delle norme abrogatrici nel momen­<br />

to in cui si esercita la potestà regolamentare nelle corrispondenti mate­<br />

rie, per evitare vuoti normativi medio tempore.<br />

La Commissione di studio si è però resa conto che questa opera di<br />

semplificazione rimarrebbe in breve senza esito se non si prevedesse<br />

un meccanismo capace di garantire (limitando e definendo concreta­<br />

mente l'intervento legislativo successivo) il coordinamento costante<br />

della normativa primaria e secondaria. A tal fine sono state formulate<br />

due proposte, la seconda piìi problematica rispetto ai principi vigenti:<br />

1) Un organismo tecnico altamente qualificato — l'Ufficio centrale<br />

per il coordinamento della legislazione statale da istituire presso la<br />

Presidenza del Consiglio o direttamente presso le Camere — che esami­<br />

nerebbe sistematicamente le proposte ed i disegni di legge in corso<br />

di trattazione, identificandone le disposizioni attinenti a materie codi­<br />

ficate . L'Ufficio segnalerebbe eventuali incongruenze ed antinomie<br />

prospettando alle commissioni parlamentari le opportune soluzioni.<br />

L'approvazione finale della legge verrebbe preceduta dall'espressa verifi­<br />

ca di armonizzazione.<br />

2) L'Ufficio centrale, di cui alla precedente proposta, nei venti<br />

giorni successivi all'approvazione di una legge che disciplini in tutto o<br />

in parte materie già oggetto di codici, elabora le disposizioni di coor­<br />

dinamento. Queste sarebbero trasmesse alle Commissioni affari costi-<br />

54

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!