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e - Camera dei Deputati

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6 - Un principio da ripensare: la « legge formale »<br />

La complessa vicenda degli accordi e <strong>dei</strong> pro\^^edimenti legislativi<br />

che abbiamo ricordato ha segnato indubbiamente la nascita di un nuovo<br />

sistema di rapporti tra Stato e confessioni religiose, ponendo una serie<br />

di punti fermi da cui non sarà facile tornare indietro. Dal punto di<br />

vista costituzionale, si è iniziata l'attuazione dell'art. 8 e si è dato un<br />

nuovo assetto ai rapporti definiti dall'art. 7, oltre a delineare un nuovo<br />

tipo di legge « di approvazione ». Per quanto riguarda l'art. 8, le intese<br />

non sono più un « oggetto misterioso »: sono accordi destinati ad essere<br />

trasfusi in legge articolo per articolo; ed è probabile che le confessioni<br />

che giungeranno ad un'intesa in futuro, ammaestrate dall'esperienza,<br />

non sottoscriveranno testi che non siano traducibili testualmente in<br />

legge, onde evitare adattamenti e manipolazioni.<br />

La materia concordataria non è uscita del tutto dall'equivoco: le<br />

intenzioni del Governo, nel presentare il bizzarro doppio disegno di<br />

legge sugli enti ecclesiastici, sono state apertamente dichiarate. Ma<br />

resta assai dubbio che il desiderato processo di « deconcordatizzazione »<br />

si sia effettivamente verificato. E' ben vero che gli strumenti utilizzati<br />

per l'accordo di febbraio e per il protocollo di novembre sono stati<br />

diversi; ma, ai fini della « resistenza » di tali norme all'abrogazione<br />

ed ai mutamenti, nulla è innovato. Si tratta pur sempre di disposi­<br />

zioni introdotte nell'ordinamento italiano sulla base di un accordo<br />

di tipo internazionale, che non possono essere modificate unilateralmente<br />

se non con un processo di revisione costituzionale. Anzi, l'approvazione<br />

di due diverse leggi aventi identico contenuto materiale fa sì che tali<br />

norme siano semmai più « garantite » di prima. Infatti, se la procedura<br />

seguita in questa occasione costituirà, come pare dover essere, un pre­<br />

cedente vincolante, si creerà questa paradossale situazione: una modifi­<br />

ca delle norme di tipo concordatario (quelle dell'accordo di febbraio),<br />

predisposta d'intesa tra le due Parti, richiederà per entrare in vigore<br />

l'approvazione di un solo disegno di legge di ratifica. La modifica delle<br />

norme sugli enti ecclesiastici, sempre bilaterale, renderà invece neces­<br />

saria l'approvazione di due distinti disegni di legge, uno <strong>dei</strong> quali dovrà<br />

essere approvato articolo per articolo. E sconterà quindi il rischio di<br />

una votazione che, respingendo un articolo, renderebbe indispensabile<br />

(come giustamente è stato sottoHneato da più parti nel dibattito <strong>dei</strong><br />

mesi scorsi) una riapertura delle trattative; mentre, in assenza di un<br />

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