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e - Camera dei Deputati

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consenta al Parlamento di procedere ad un più approfondito<br />

esame (^^). Ovviamente, nel caso (improbabile) che il Governo proceda<br />

ugualmente, restano gli interventi risolutori dianzi accennati.<br />

Rimane da valutare, infine, con specifico riferimento ai testi unici<br />

di coordinamento, in che cosa debba e possa consistere l'intervento<br />

parlamentare. Sembra incontroverso che esso debba identificarsi in<br />

un controllo politico-giuridico che ha ad oggetto il rispetto della<br />

delega ed, in ultima analisi, della volontà del legislatore. Tale opera­<br />

zione ne presuppone, però, un'altra, che consiste in un controllo,<br />

questa volta tecnico-giuridico, sulla correttezza <strong>dei</strong> procedimenti inter­<br />

pretativi e <strong>dei</strong> loro risultati in ordine alla conformità alla nozione di<br />

coordinamento.<br />

Quest'ultimo aspetto (che, nel caso degli atti in questione, non<br />

può non assumere una rilevanza particolare) coinvolge, evidentemente,<br />

la collaborazione degli uffici del Parlamento, così come la fase tecnico-<br />

redazionale, sul versante del Governo, non avrebbe potuto prescindere<br />

dall'intervento di organismi tecnici di quest'ultimo. Il contributo degli<br />

uffici del Parlamento (a parte i contatti con le omologhe strutture<br />

governative e l'ordinaria assistenza alle sedute di commissioni e<br />

comitati) può consistere nella predisposizione di un'idonea documen­<br />

tazione, che, per questi casi, potrebbe assumere una fisionomia tipica.<br />

Detta documentazione dovrebbe contenere :<br />

1) una tabella ordinata secondo la sequenza dell'articolato dello<br />

schema di testo unico, nella quale, a fianco di ogni articolo o parte<br />

di esso, è indicata la fonte (o le fonti) da cui è ripresa la disposizione,<br />

e, con un simbolo, il « tipo » dell'eventuale modificazione apportata.<br />

In particolare, si potrebbe indicare:<br />

con il simbolo « A » la riproduzione di testi identici ovvero la<br />

introduzione di modifiche assolutamente formali, quali possono essere<br />

quelle determinate dalla variazione del numero degli articoli e <strong>dei</strong><br />

commi, o dai mutati termini di riferimento, come « testo unico » in<br />

luogo di « legge » e così via;<br />

— con il simbolo « B » i testi che presentano, rispetto alla fonte<br />

da cui sono stati tratti, modificazioni di coordinamento gramma­<br />

ticale e sintattico od anche di coordinamento sistematico, intendendosi<br />

compresi in questa formula anche l'esplicitazione delle interazioni<br />

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