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e - Camera dei Deputati

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duto nel giugno 1986 (come già il secondo Governo Cossiga nel set­<br />

tembre 1980) proprio per la reiezione a scrutinio segreto del disegno<br />

di legge di conversione di un decreto-legge, dopo che l'articolo unico<br />

era stato approvato per appello nominale, avendo il Governo posto<br />

la questione di fiducia.<br />

Ma il problema dello scrutinio segreto, come si è cercato di evi­<br />

denziare rifacendo un po' la storia di questo istituto, è politico, non<br />

giuridico. Non spetta quindi a chi scrive formulare ipotesi o propo­<br />

ste. Possiamo soltanto dire che è auspicabile il definitivo superamen­<br />

to della doppia votazione dell'articolo unico <strong>dei</strong> progetti di legge,<br />

nonché una diversa disciplina della votazione finale nel Regolamento<br />

della <strong>Camera</strong>.<br />

Ci sembra opportuno a questo proposito richiamare le parole pro­<br />

nunciate dall'onorevole Ruini all'Assemblea costituente, nella già ri­<br />

cordata seduta del 14 ottobre 1947: «Ciò che importa qui stabili­<br />

re è che allo scrutinio segreto non si deve ricorrere per approvare<br />

ogni e qualunque legge. Vi sono molte leggi che non hanno grande<br />

importanza, o non sollevano divergenze; e possono benissimo essere<br />

votate per alzata e seduta, per divisione, per quello che sia, senza<br />

promuovere la macchina enormemente ritardatrice dello scrutinio se­<br />

greto. Saranno una semplificazione ed un acceleramento nei lavori<br />

delle Camere. Se poi vi sarà ancora nel Regolamento la possibilità di<br />

chiedere lo scrutinio segreto, potrà essere chiesto, volta per volta,<br />

per date leggi ».<br />

Questi ammonimenti ed esortazioni, che avrebbero dovuto essere<br />

accolti con maggiore considerazione, ci sembrano validi ancora oggi,<br />

tanto che non esitiamo a farli nostri, indicandoli all'attenzione <strong>dei</strong><br />

legislatori, i quali, proprio perché hanno sperimentato gli inconve­<br />

nienti della « macchina enormemente ritardatrice dello scrutinio<br />

segreto », non devono trascurare le lezioni e gli insegnamenti <strong>dei</strong> loro<br />

predecessori, ma considerarli invece come parte essenziale del pro­<br />

prio patrimonio culturale.<br />

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