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e - Camera dei Deputati

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11 giugno 1978. Entrambe le deliberazioni furono impugnate dai co­<br />

mitati promotori davanti al Tribunale amministrativo della Regione<br />

Lazio per violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che<br />

la Commissione aveva arbitrariamente ridotto i tempi della cam­<br />

pagna referendaria a sedici giorni, invece <strong>dei</strong> trenta stabiliti dalla<br />

legge, che non aveva suddiviso lo spazio televisivo in parti uguali<br />

fra i due opposti schieramenti del « sì » e del « no », e che aveva<br />

adottato, invece del principio paritario recepito dalla legge, un cri­<br />

terio di ripartizione <strong>dei</strong> tempi quasi proporzionale alla consistenza<br />

numerica <strong>dei</strong> partiti rappresentati nel Parlamento. I ricorrenti chie­<br />

sero quindi l'annullamento <strong>dei</strong> provvedimenti impugnati.<br />

Rilevato il proprio difetto di giurisdizione, la prima sezione del<br />

TAR Lazio, con sentenza n. 377 dell'I 1 aprile 1979, dichiarò i ricorsi<br />

inammissibili.<br />

Contro tale decisione i rappresentanti <strong>dei</strong> comitati ed i compo­<br />

nenti promotori <strong>dei</strong> referendum hanno successivamente proposto ri­<br />

corso per regolamento di giurisdizione alle sezioni unite civili della<br />

Corte di cassazione, le quali, con sentenza n. 7072 del 25 novembre<br />

1983, lo hanno ritenuto infondato. Senza attardarci nelPesame delle<br />

argomentazioni addotte dal TAR del Lazio, peraltro riprese con mag­<br />

giore puntualità ed ampiezza dalle SS.UU., riassumiamo subito le<br />

conclusioni cui è pervenuta la sentenza da queste emessa, sostanzial­<br />

mente difformi dalle tesi sostenute dalla dottrina largamente mag­<br />

gioritaria in precedenza richiamata, che — lo ripetiamo — propende<br />

per la natura amministrativa degli atti della Commissione e per la<br />

loro conseguente sindacabilità; svolgeremo poi alcune riflessioni che<br />

possano eventualmente offrire qualche contributo alla futura elabo­<br />

razione di un provvedimento legislativo volto a disciplinare il sistema<br />

misto radiotelevisivo nel nostro paese.<br />

La sentenza riconosce intanto alla Commissione la natura di or­<br />

gano costituzionale, parlamentare e politico, la cui istituzione — con<br />

la legge n. 103 del 1975 — non viola il principio bicamerale. Le<br />

delibere emanate dalla Commissione, per la disciplina delle Tribune<br />

e per assicurare l'accesso al mezzo radiotelevisivo ai « gruppi di ri­<br />

levante interesse sociale », sono da connettere alla funzione di in­<br />

dirizzo pohtico-costituzionale del servizio pubblico, e non sono per­<br />

tanto assimilabili, né dal punto di vista soggettivo né da quello<br />

oggettivo, agli ordinari provvedimenti amministrativi; tali delibere si<br />

sottraggono di conseguenza al sindacato del giudice amministrativo.<br />

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