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e - Camera dei Deputati

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in cui inquadrare giuridicamente la domanda di autorizzazione a pro­<br />

cedere priva <strong>dei</strong> suoi elementi essenziali.<br />

Prima riflessione. Indubbiamente sono da ritenersi essenziali i re­<br />

quisiti enucleati con riferimento alla domanda di cui al doc. IV-14<br />

della Vili legislatura e cioè, sia la indicazione degli elementi di fatto<br />

costitutivi <strong>dei</strong> reati, sia la specificazione del titolo di reato, sia la in­<br />

dicazione della volontà di procedere penalmente nei confronti di un<br />

parlamentare. Ma essenziali sono anche da ritenersi quei requisiti la cui<br />

mancanza lascia incertezza assoluta sulla persona del parlamentare in­<br />

quisito e sull'organo giudiziario procedente (^^^).<br />

Ora si viene alla seconda riflessione, che è relativa al modo in cui<br />

inquadrare giuridicamente la mancanza degli elementi essenziali di<br />

cui sopra. Essa non è di portata solo accademica. Ad esempio il<br />

Parlamento stava approvando un testo unificato <strong>dei</strong> progetti di leg­<br />

ge costituzionale presentati in ordine alla modifica dell'articolo 68<br />

della Costituzione, nel quale era contenuta una norma che conferiva<br />

valore significativo di accoglimento della domanda di autorizzazione<br />

a procedere, al decorso di un termine di 120 giorni dal momento<br />

della presentazione della stessa senza che la <strong>Camera</strong> avesse deliberato:<br />

di fronte ad una norma del genere diventa rilevante stabilire se una<br />

determinata domanda — sul piano fattuale inidonea ad incardinare<br />

il procedimento parlamentare — sia da considerarsi solo irregolare o<br />

invece inesistente. In un caso essa sarebbe in grado di far decorrere<br />

il termine <strong>dei</strong> 120 giorni, nell'altro no, perché l'atto inesistente non<br />

produce alcun effetto, neanche interinale.<br />

Ora, posto che la domanda di autorizzazione a procedere in giu­<br />

dizio, nella sua intrinseca sostanza è un atto processuale C^) sembra<br />

che per quanto riguarda i suoi eventuali vizi si debba fare riferimen­<br />

to all'ordine di nozioni proprie del diritto processuale penale. E tali<br />

nozioni fissano tre diverse categorie di anomalie: mera irregolarità,<br />

nullità, inesistenza.<br />

Per il caso di specie è escluso parlare di nullità, stante il fatto che<br />

esso non si inquadra in nessuna delle figure tipiche di nullità espli­<br />

citamente previste e che il codice di procedura penale, seguendo la<br />

regola della tassatività delle nullità — v. art. 184 — non ammette<br />

altre figure di nullità oltre queste.<br />

Di irregolarità neanche può parlarsi, in quanto il caso di specie<br />

rappresenta una anomalia di gran lunga più grave rispetto a quelle<br />

che si risolvono in termini di mera irregolarità (^*').<br />

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