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e - Camera dei Deputati

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ispirato il Costituente nell'intero articolo 77, e cioè che pur attri­<br />

buendo un potere normativo in condizioni straordinarie al Governo,<br />

rimette alle libere scelte del Parlamento tutto l'essenziale: « dal-<br />

l'accertamento <strong>dei</strong> presupposti giustificativi <strong>dei</strong> decreti-legge alla<br />

attivazione delle responsabilità governative fino alla restaurazione <strong>dei</strong><br />

provvedimenti non convertiti ».<br />

Questa interpretazione della norma costituzionale finisce per aver<br />

ragione anche di un'ultima tesi cui si intende accennare. Quella cioè<br />

della inammissibilità di una legge che riproduca integralmente le<br />

disposizioni di un decreto non convertito, avanzata da Fois C^) con<br />

riferimento alla disposizione regolamentare che prevede la preclu­<br />

sione semestrale per la ripresentazione di disegni di legge dal conte­<br />

nuto identico o analogo a quello di un disegno di legge già respinto<br />

(nel caso: il disegno di legge di conversione). In sostanza, la tesi<br />

di Fois — che ipotizza l'esistenza di un vero e proprio vizio di eccesso<br />

di potere nel caso di un tale comportamento ad opera del legisla­<br />

tore — ammette sì la possibilità di un intervento retroattivo per la<br />

disciplina <strong>dei</strong> rapporti sorti sulla base di un decreto-legge non con­<br />

vertito, ma con il limite della impossibilità di riprodurre integralmente<br />

il contenuto del decreto. L'unico limite, secondo il Paladin, sarebbe<br />

invece costituito dal rispetto delle norme costituzionali.<br />

Sul piano <strong>dei</strong> fatti, la tesi di Paladin sembra collegarsi pienamente<br />

alla giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema. Nella sen­<br />

tenza n. 89 del 1966, la Corte costituzionale, nel respingere l'ecce­<br />

zione di incostituzionalità sollevata sull'art. 5 dalla legge 15-11-1964,<br />

n. 1162, stabilì alcuni importanti princìpi. Il profilo sotto il quale<br />

emergeva il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice a quo<br />

concerneva la riproduzione, con la L. 1162/64 che disciplinava i<br />

rapporti giuridici sorti in base al D.L. 705/64 non convertito, della<br />

normativa in materia di IGE prevista dal decreto stesso. Si soste­<br />

neva, cioè, che il travolgimento ex tunc di tale normativa per effetto<br />

della mancata conversione comportasse la preclusione, anche per il<br />

Parlamento, del ripristino della stessa per il periodo relativo alla<br />

vigenza del decreto, in quanto tale circostanza sarebbe equivalsa ad<br />

una convalida tardiva. La Corte costituzionale, respinse — come si è<br />

detto — l'eccezione di illegittimità proposta, stabilendo, in primo<br />

luogo, che l'art. 77, terzo comma Cost., non si propone altro scopo,<br />

se non di regolare le conseguenze della mancata conversione e che<br />

nulla consente di ravvisare in esso un limite alla facoltà del legisla-<br />

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