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e - Camera dei Deputati

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zioni da parte di un magistrato circa fatti indispensabili per integrare<br />

una notitia criminis, per le attività compiute dalla polizia giudiziaria<br />

di propria iniziativa anche se per eseguirle occorre Tautorizzazione<br />

dell'autorità giudiziaria (ad es.: perquisizioni domiciliari, sequestro<br />

del corpo di reato — ma a questo proposito si discuterà nell'ultimo<br />

paragrafo —, intercettazioni telefoniche, dichiarazioni rese dagli indiziati<br />

in questa fase) e per le varie attività amministrative di accertamento.<br />

In compenso, la comunicazione giudiziaria diviene obbligatoria in<br />

coincidenza con l'ingresso del magistrato nel procedimento, ossia<br />

quando esista un soggetto nei cui confronti si aprano indagini, anche<br />

al solo scopo di accertare l'eventuale infondatezza della notitia<br />

criminis, e quando esista la determinazione di compiere un atto,<br />

almeno di pre-istruzione, nei confronti del medesimo soggetto. Cosic­<br />

ché, se da un lato non v'è differenza sotto l'aspetto garantistisco tra<br />

imputato e indiziato di reità, d'altro lato risulta ben distinta la posizione<br />

processuale dell'indiziato da quella del semplice sospettato: la comu­<br />

nicazione giudiziaria sarà dunque inviata all'indiziato sin dal primo<br />

atto istruttorio ed al sospettato soltanto nel corso dell'istruzione,<br />

quando siano stati raggiunti indizi della sua reità (^).<br />

Questa dottrina, di per sé valida in linea teorica, mostra tuttavia<br />

la corda nella pratica, dal momento che la sua corretta applicazione<br />

dipende in massima parte dall'atteggiamento psicologico dell'inqui­<br />

rente, di fronte al quale si pone il dilemma: o soddisfare immedia­<br />

tamente l'esigenza garantistica, inviando la comunicazione giudiziaria<br />

e quindi prestandosi alla strumentalizzazione del calunniatore che,<br />

per compromettere la reputazione del denunciato, diffonda la notizia<br />

dell'invio della comunicazione giudiziaria; ovvero di saggiare preven­<br />

tivamente l'attendibilità della notitia criminis, sacrificando tuttavia,<br />

almeno in questa fase preparatoria, il diritto dell'indicato di reità<br />

ad intervenire nel processo.<br />

Se dunque la comunicazione giudiziaria è percepita quanto meno<br />

come atto ufficiale, autorevolmente emanato, che avvalora sospetti<br />

ed ipotesi, dando loro dignità di accusa, occorre domandarsi se la<br />

sua previsione nel diritto positivo sia un bene.<br />

Anzitutto, appare negativo l'effetto provocato dalla pubblicità che<br />

frequentemente ne viene data: la notorietà di una incriminazione<br />

provoca infatti una immediata censura sociale. Talché risulta opportuno<br />

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