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e - Camera dei Deputati

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Nel frattempo, la IX Commissione riprendeva l'esame, interrotto<br />

circa un anno prima, delle proposte di iniziativa parlamentare, in una<br />

situazione resa piìi complessa dalla intervenuta mancata conversione di<br />

tre successivi decreti-legge, l'uno diverso dall'altro, e dalla conseguente<br />

necessità di risolvere definitivamente lo stato di incertezza normativa<br />

determinatosi. In queUa sede, in attesa della presentazione da parte<br />

del Governo di un d.d.l. di sanatoria degli effetti prodotti dai D.L.<br />

decaduti, la Commissione concordava sull'opportunità di predisporre<br />

un testo unificato che tenesse conto delle modifiche ai decreti decaduti<br />

sulle quali si era raggiunto un accordo; il Governo, pur dichiarandosi<br />

disponibile a miglioramenti tecnici dell'ultimo D.L. decaduto (823/86),<br />

rimaneva contrario a modifiche sostanziali come l'estensione della sa­<br />

natoria alla cosiddetta « quarta fascia ». Tuttavia, Viter <strong>dei</strong> provve­<br />

dimenti si interrompeva in seguito alla sopraggiunta crisi di governo<br />

nonché all'emanazione del D.L. 9-3-87, n. 71, le cui norme, peraltro,<br />

non reiteravano le disposizioni contenute nei tre precedenti decreti,<br />

limitandosi, invece, ad un'ulteriore proroga di termini. Il relativo<br />

d.d.l. di conversione, inoltre, con la sanatoria degli effetti giuridici<br />

prodotti dai D.L. 76/86, 605/86 e 823/86, se legittimava retroat­<br />

tivamente la presentazione delle domande effettuate in base ai pre­<br />

cedenti decreti ed eliminava l'antigiuridicità <strong>dei</strong> comportamenti omis­<br />

sivi delle amministrazioni locali, faceva emergere il problema della<br />

grave disparità di trattamento determinatasi tra i cittadini in seguito<br />

alla difformità delle disposizioni recate dai decreti decaduti.<br />

Anche tale provvedimento in seguito decadeva per decorrenza <strong>dei</strong><br />

termini, dopo che, peraltro, la IX Commissione della <strong>Camera</strong> aveva<br />

approvato, licenziandolo per l'Aula, il testo con le proposte di modifica<br />

del relatore, il cui contenuto, del resto, ripresentava il complesso delle<br />

proposte di modifica già approvate dalla Commissione fin dal dicem­<br />

bre 1986, in occasione dell'esame del D.L. 823/86. L'accordo in<br />

commissione sul testo era stato raggiunto, tuttavia, a conclusione<br />

di un esame complesso e travagliato, in cui erano state successiva­<br />

mente avanzate anche altre ipotesi di soluzione ed in una particolare<br />

situazione, resa più complessa dalla crisi in atto e dalla conseguente<br />

autolimitazione dell'attività legislativa parlamentare nonché dalla di­<br />

rettiva del Presidente della <strong>Camera</strong> in materia di ammissibilità di<br />

emendamenti ai decreti-legge. Nella seduta del 25 marzo 1987 il<br />

relatore, tenuto conto delle difficoltà di riproporre le modifiche a suo<br />

tempo deliberate dalla Commissione, sia per la decisione della Presi-<br />

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